21/12/2021

Corte di Cassazione sentenza n. 6368 del 2021

-        Corte di cassazione sentenza n. 6368/2021

-        Costi deducibili

-        Inerenza

-        Contenzioso tributario

Con la sentenza n. 6368 dell’8 marzo 2021 la quinta sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’inerenza dei costi deducibili. Confermando l’orientamento di legittimità ormai pacifico, il Supremo Collegio ha ricordato che l’inerenza dei costi dev’essere valutata come relazione non ai ricavi, bensì rispetto all’oggetto sociale e all’attività imprenditoriale esercitata. Di conseguenza la correlazione costi-ricavi, sovente invocata dall’Amministrazione finanziaria, cede il passo ad un sindacato di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo. In tale valutazione l’incongruità del costo sostenuto non assume diretta rilevanza e l’antieconomicità della spesa costituisce, semmai, l’indicatore di una possibile non inerenza. La decisione della Suprema Corte, in continuità con l’orientamento definitivamente consolidatosi negli ultimi anni, torna ad individuare la fonte del principio di inerenza nella nozione stessa di reddito di impresa anziché nel quinto comma dell’art. 109 del TUIR e pertanto ammette la deducibilità anche di quei costi che si collocano nell’ottica di una futura o potenziale proiezione normale dell'attività svolta.

19/12/2025

Corte di cassazione, sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025

la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurazione dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 11...
19/12/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 38438 del 27 novembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 rende il reato...
19/12/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 299 del 2 dicembre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito di un prestito obbligazionario one coupon, il disallineamento temporale...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.