- Corte cassazione sentenza n. 6430/2021
- IVA
- Operazioni soggettivamente inesistenti
- Onere della prova
- Contenzioso tributario
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 6430 del 2021, riformando la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ribadendo che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, se da un lato ricade in capo all’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare “l'oggettiva fittizietà del fornitore” nonché “la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta” dall’altro “grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”. E ciò sebbene i giudici di merito avessero ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate per non aver l’Ufficio effettivamente assolto l’onere probatorio su di esso gravante di dimostrare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione di imposta. Ancora una volta, i giudici di legittimità si discostano dai principi compiutamente enunciati dalla CGUE sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti laddove è stato più volte chiarito che solo in presenza di “elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie” che dimostrino “che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione” può essere negato il diritto alla detrazione. (ex multiis, CGUE nelle cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13 “Staatssecretaris Van Financiën”; nella causa C-277/14, “Ppuh”).