31/3/2025

Corte di cassazione Sentenza n. 6543 del 2025

Con la Sentenza n. 6543, pubblicata il 12 marzo 2025, la Corte di cassazione ha ribadito la centralità del contraddittorio procedimentale tra contribuente e Amministrazione finanziaria, chiarendo che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima della sua scadenza.

Sul punto, la Corte ha affermato che: i) il termine dilatorio garantisce il pieno svolgimento del contraddittorio procedimentale, in attuazione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione;ii) l’inosservanza del termine di sessanta giorni per l’adozione dell’atto impositivo è giustificabile solo in presenza di motivi di urgenza, estranei alla responsabilità dell’ente impositore; iii) la semplice imminenza della scadenza del termine decadenziale per l’accertamento non può costituire una valida ragione d’urgenza per derogare al rispetto del termine dilatorio.

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato che il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale è una garanzia essenziale per il contribuente e che l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento in assenza di una motivazione valida comporta l’illegittimità dell’atto stesso.

#statutodelcontribuente #contraddittoriopreventivo #art12 #garanzie #verifichefiscali #terminedilatorio

31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci