Con la sentenza n. 9241 del 12 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di accessi domiciliari ex art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica deve essere sorretta da una motivazione idonea circa la sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, il cui difetto comporta l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti e l’illegittimità dell’atto impositivo.
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento relativi a Irpef, Iva e Irap per più annualità, fondati su documentazione acquisita a seguito di accesso domiciliare autorizzato dal PM. Il contribuente impugnava tali avvisi ritenendo che l’autorizzazione non fosse stata adeguatamente motivata. La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello del contribuente, annullando i menzionati avvisi. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che, trattandosi di locali ad uso promiscuo, non fosse necessario il requisito dei gravi indizi.
La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo il principio secondo cui in caso di accesso domiciliare, l’autorizzazione del Pubblico Ministero è legittima solo ove fondata sulla sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, che devono emergere, sia pure sinteticamente, dal provvedimento autorizzativo. Se l’autorizzazione è motivata per relationem, l’Amministrazione deve produrre in giudizio non solo il provvedimento del Procuratore per l’accesso, ma anche la prodromica richiesta in esso richiamata a fini motivazionali.
La Corte precisa che il giudice tributario è tenuto a esercitare un controllo pieno, non meramente formale, sulla sussistenza di tali presupposti, verificando non solo l’esistenza della motivazione, ma anche la sua correttezza giuridica, ossia l’idoneità degli elementi indicati a integrare veri e propri indizi del verificarsi dell’illecito fiscale.
Particolare rilievo assume il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inadeguatezza della motivazione dell’autorizzazione comporta l’inutilizzabilità della documentazione acquisita e, conseguentemente, l’illegittimità dell’atto impositivo fondato su tali elementi, in applicazione del principio generale secondo cui l'assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola.
La pronuncia si confronta inoltre con i recenti arresti della Corte EDU (a partire dal noto caso Italgomme), evidenziando come il sistema interno, nella parte relativa agli accessi domiciliari, risulti conforme ai requisiti convenzionali, proprio in ragione della esplicitazione dei motivi giustificanti l’accesso e del controllo giurisdizionale effettivo sulla sussistenza dei menzionati presupposti autorizzativi.
Nel caso di specie, la motivazione dell’autorizzazione risultava incentrata su elementi generici e non significativi, quali la partecipazione a un progetto di contrasto all’evasione e la percezione di modesti bonifici, circostanze peraltro compatibili con il regime fiscale dei contribuenti minimi, che esclude obblighi dichiarativi Iva. Pertanto, il ricorso dell’agenzia è stato respinto.
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