Corte di Cassazione, sentenze nn. 21454, 21475, 21479, 21480, 21481 e 21482 del 6 luglio 2022

la Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al trattamento fiscale riservato ai dividendi corrisposti da società residenti in Italia a fondi di investimento mobiliari residenti negli Stati Uniti...

Con le sentenze nn. 21454, 21475, 21479, 21480, 21481 e 21482 del 6 luglio 2022, la Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al trattamento fiscale riservato ai dividendi corrisposti da società residenti in Italia a fondi di investimento mobiliari residenti negli Stati Uniti, ha chiarito che il principio recato dall’art. 63 del TFUE trova applicazione anche laddove la discriminazione origini dall’applicazione del Trattato contro la doppia imposizione in vigore tra i due Stati.

Nei casi oggetto dei giudizi, i fondi di investimento ricorrenti avevano presentato istanze di rimborso delle maggiori ritenute versate sui dividendi ad essi pagati da soggetti residenti in Italia, evidenziato la discriminazione subita a fronte dell’applicazione della ritenuta con l’aliquota pari al 15 per cento, così come previsto dal Trattato contro la doppia imposizione stipulato tra Italia e USA, anziché con la minore aliquota del 12,5 per cento che sarebbe stata applicabile, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 77/1983, ratione temporis vigente, al risultato di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale. Ad avviso degli OICR ricorrenti l’applicazione della ritenuta nella misura del 15 per cento avrebbe determinato, a danno dei percettori di dividendi non residenti, un trattamento irragionevolmente deteriore, e quindi discriminatorio ai sensi dell'art. 63 TFUE, violando il divieto di restrizione dei movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi.

E ciò, sebbene, tale trattamento “deteriore” risultasse previsto su base delle disposizioni convenzionali. Infatti, la Corte di Cassazione, accogliendo le doglianze delle OICR ricorrenti non ha ritenuto “preclusiva, ai fini della rilevanza dell'art. 63, primo comma, TFUE, … la circostanza che il contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali, e comunque la denunciata discriminazione, sarebbero effetto dell'applicazione di una norma pattizia, ovvero dell'art. 10 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti in materia di doppia imposizione”, evidenziando che “la stipulazione di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni non comporta necessariamente la conformità del sistema tributario nazionale ai principi espressi dal TFUE in materia di libera circolazione dei capitali; né esclude comunque l'assenza di ogni possibile restrizione tra Stati membri e, per quanto qui più rileva, tra Stati membri e paesi terzi. Sicché l'obbligo di verifica in materia (e quello, eventualmente conseguente, di ricorrere all'interpretazione adeguatrice della norma internazionale pattizia, nei limiti indicati), gravante sul giudice nazionale, non può essere sostanzialmente vanificato attraverso l'applicazione di una presunzione di legittimità che non ha alcun fondamento, né legale, né logico-giuridico”.

La conclusione a cui sono giunti i giudici di legittimità appare senz’altro condivisibile e, nonostante le modifiche normative intervenute per ciò che riguarda la tassazione dei dividendi distribuiti agli OICR europei, ancora attuale per ciò che riguarda, invece, i dividendi percepiti da OICR extra-UE che, anche nell’attuale sistema normativo, rimangono soggetti alla ritenuta alla fonte nella misura del 26 per cento. È tuttavia interessante rilevare che i giudici della Suprema Corte avrebbero potuto giungere alla medesima conclusione applicando, anziché il dispositivo recato dall’art. 63 del TFUE, il dispositivo recato dall’art. 24 del medesimo Trattato contro la doppia imposizione in vigore tra Italia ed USA. Tale disposizione prevede, infatti ed in maniera espressa, un principio di non discriminazione del tutto assimilabile a quello ricavabile dall’articolo del TFUE citato, laddove afferma che “i nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”.

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