Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 6 settembre 2022

Con la sentenza del 6 settembre le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito all’opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis, dell’art. 12 del d.P.R. n. 600/73...

Con la sentenza del 6 settembre le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito all’opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis, dell’art. 12 del d.P.R. n. 600/73 nonché in merito all’efficacia retroattiva di tale disposizione.

Come noto, il legislatore, con l'art. 3-bis del D.L. n. 146/21, ha inserito all'art. 12 del DPR n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", il comma 4-bis con cui ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che a) dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto b) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Orbene, secondo le Sezioni Unite tale disposizione è legittima e sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., in quanto Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione dei riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera».

Nel contempo, però, affermano i Giudici di legittimità “la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”. Pertanto, secondo la Suprema Corte verrebbe comunque garantita la tutela del contribuente potendo quest’ultimo agire contro l’atto successivo alla cartella di pagamento non notificata, sempre che sia autonomamente impugnabile (intimazione ad adempiere, fermo, ipoteca).

Infine, la Suprema Corte dopo aver precisato che non si tratta di una norma d'interpretazione autentica né di una norma retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; ha ritenuto in ogni caso applicabile tale disposizioni ai processi prendenti.  In particolare, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del DL 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.

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