6/10/2026

Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 settembre 2026, causa C-139/25, iShares Europe ETF

La sentenza del 17 settembre 2026, resa nella causa C-139/25, affronta un tema di particolare rilievo nella fiscalità degli organismi di investimento collettivo non residenti: se il diverso trattamento fiscale riservato, nello Stato della fonte, ai dividendi percepiti da un OIC estero possa ritenersi compatibile con la libera circolazione dei capitali per il solo fatto che una convenzione contro le doppie imposizioni preveda, nello Stato di residenza, un meccanismo di credito d’imposta.

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La controversia riguardava iShares Europe ETF, organismo di investimento collettivo con sede negli Stati Uniti e qualificato, secondo la legislazione statunitense, come regulated investment company. Negli esercizi dal 2007 al 2010 il fondo aveva percepito dividendi da società spagnole, sui quali era stata applicata in Spagna una ritenuta del 15% in forza della Convenzione tra Spagna e Stati Uniti. Gli OIC residenti in Spagna beneficiavano, invece, di un’imposizione dell’1%. iShares aveva quindi chiesto il rimborso della differenza tra il prelievo effettivamente subito e quello applicabile ai fondi residenti.

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Dopo il rigetto della richiesta in sede amministrativa, l’Audiencia Nacional aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo comparabili la situazione del fondo statunitense e quella degli OIC spagnoli e non dimostrata la neutralizzazione del maggior prelievo. La questione è quindi giunta dinanzi al Tribunal Supremo, che ha chiesto alla Corte di giustizia se la restrizione alla libera circolazione dei capitali potesse ritenersi neutralizzata dalla Convenzione Spagna-USA, tenuto conto del particolare regime di trasparenza fiscale scelto dal fondo negli Stati Uniti.

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La Corte muove dall’art. 63 TFUE, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali non soltanto tra Stati membri, ma anche tra Stati membri e Paesi terzi. In questa prospettiva, un trattamento fiscale meno favorevole dei redditi corrisposti a un OIC non residente rispetto a quello previsto per un OIC residente è idoneo a disincentivare gli investimenti transfrontalieri e costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

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Nel caso concreto, il confronto è particolarmente evidente: i dividendi distribuiti a un OIC spagnolo erano assoggettati all’aliquota dell’1%, mentre quelli corrisposti all’OIC statunitense subivano un prelievo del 15%. La Corte ritiene quindi sussistente un trattamento meno favorevole dell’OIC non residente e, conseguentemente, una restrizione vietata in linea di principio dall’art. 63 TFUE. A questo primo livello di analisi non assume rilievo il fatto che iShares non fosse direttamente assoggettata a imposizione negli Stati Uniti sui dividendi ricevuti e, in forza del regime di trasparenza, trasferisse ai propri partecipanti sia i dividendi sia il relativo credito d’imposta: il maggior onere fiscale deriva, infatti, dall’esercizio della potestà impositiva dello Stato della fonte.
La Corte affronta poi il tema della comparabilità. L’art. 65 TFUE consente, entro determinati limiti, differenze di trattamento collegate alla residenza, ma tale disposizione, in quanto deroga alla libera circolazione dei capitali, deve essere interpretata restrittivamente. La disparità può quindi essere ammessa soltanto quando le situazioni non siano oggettivamente comparabili oppure quando trovi giustificazione in una ragione imperativa di interesse generale. La comparabilità deve essere verificata alla luce dell’obiettivo e del contenuto della disciplina nazionale. Nel caso esaminato, la Corte prende atto che il giudice del rinvio considera le RIC statunitensi e gli OIC spagnoli in situazioni oggettivamente comparabili, ferma restando la verifica spettante al giudice nazionale.

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Il passaggio centrale della pronuncia riguarda, tuttavia, la possibilità che la disparità venga neutralizzata attraverso una convenzione contro le doppie imposizioni. La Corte ribadisce che uno Stato può eliminare gli effetti restrittivi della propria normativa anche mediante un accordo bilaterale, ma soltanto a condizione che il meccanismo convenzionale consenta di compensare integralmente il maggior carico fiscale imposto al soggetto non residente. Non è quindi sufficiente l’astratta previsione di un credito d’imposta: occorre che il maggiore prelievo subito nello Stato della fonte possa essere effettivamente recuperato nello Stato di residenza per un importo corrispondente all’intera differenza di trattamento.

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Nel caso di iShares, la questione risultava più complessa proprio per effetto del regime di trasparenza fiscale statunitense. Il fondo aveva scelto un regime in forza del quale non era direttamente tassato sui dividendi percepiti, ma trasferiva ai propri partecipanti tanto i proventi quanto il credito corrispondente alla ritenuta subita in Spagna. Pertanto, anche ammettendo che la Convenzione consentisse al fondo, qualora direttamente assoggettato a imposizione negli Stati Uniti, di detrarre integralmente l’imposta spagnola, tale possibilità era rimasta per iShares meramente teorica.

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La Corte precisa, sul punto, che non è sufficiente affermare che il contribuente avrebbe potuto scegliere un diverso regime fiscale nello Stato di residenza, maggiormente idoneo a consentire l’utilizzo del credito d’imposta. Se il regime di trasparenza è legittimamente previsto dall’ordinamento estero e non viene contestato come abusivo o fraudolento, la scelta di tale regime non può privare il fondo della tutela derivante dall’art. 63 TFUE. La mera possibilità astratta di optare per un differente trattamento fiscale non è, dunque, idonea a neutralizzare la restrizione.

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Ciò non esclude, però, che la neutralizzazione possa realizzarsi direttamente in capo ai partecipanti del fondo. L’art. 24 della Convenzione Spagna-USA consente infatti ai residenti statunitensi di detrarre anche le imposte pagate in Spagna "per loro conto". La Corte ammette quindi che, nel caso di un OIC trasparente, il maggiore prelievo subito nello Stato della fonte possa essere neutralizzato attraverso un credito d’imposta utilizzabile dai partecipanti ai quali siano stati trasferiti dividendi e relativo credito. Anche in questo caso, tuttavia, il requisito resta rigoroso: il giudice nazionale deve accertare che i partecipanti possano effettivamente beneficiare del meccanismo convenzionale e recuperare integralmente l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota applicata agli OIC non residenti e quella prevista per gli OIC residenti.

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La sentenza C-139/25 conferma, in definitiva, che l’eventuale neutralizzazione della disparità richiede qualcosa di più della mera esistenza di un meccanismo convenzionale: occorre che il maggiore prelievo subito dall’OIC non residente sia effettivamente e integralmente recuperabile, anche, nel caso di un fondo trasparente, a livello dei suoi partecipanti. Una possibilità di compensazione soltanto teorica non è sufficiente ai fini dell’art. 63 TFUE

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