Con la sentenza n. C-472/24 del 5 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affrontato una questione innovativa in materia di IVA, concernente il trattamento fiscale delle operazioni di compravendita di valuta virtuale utilizzabile esclusivamente all’interno di un videogioco online, ritenendo che queste ultime costituiscono una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA e che la base imponibile deve essere determinata esclusivamente sulla base del corrispettivo effettivamente pagato dall’utente.
Nel caso di specie, la controversia trae origine dalla proposizione di una domanda pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, in merito all’assoggettamento di operazioni di vendita di valuta virtuale di un videogioco online all’IVA. In particolare, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società l’omesso assoggettamento a IVA delle operazioni concernenti l’attività di vendita di unità di moneta virtuale, impiegabili unicamente nel contesto del gioco, contro valute tradizionali.
La Corte parte dalla qualificazione giuridica dell’operazione, affermando che gli asset digitali utilizzati nei videogiochi non possiedono alcuna funzione monetaria riconosciuta dall’ordinamento nazionale o unionale. Da ciò ne consegue l’esclusione dell’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 135, par. 1, lett. e), della direttiva IVA, in quanto le operazioni relative a valute non tradizionali possono beneficiare del regime di esenzione solo ove tali strumenti siano accettati come mezzo di pagamento generalizzato e non abbiano finalità ulteriori rispetto a quella monetaria. Nel caso di specie, la valuta virtuale risulta confinata all’interno del videogioco e priva di valore liberatorio, con conseguente esclusione della natura di operazione finanziaria esente. Sotto un diverso profilo, la Corte nega altresì la riconducibilità della valuta virtuale alla nozione di buono, e segnatamente di "buono multiuso", ai sensi dell’art. 30-bis della direttiva. Ne deriva che le operazioni in esame devono essere qualificate come prestazioni di servizi imponibili.
Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile, la Corte afferma che questa deve consistere nell’intero corrispettivo percepito per la sua vendita conformemente alla regola generale prevista dall’articolo 73 della direttiva IVA, respingendo l’idea che l’Amministrazione finanziaria possa discostarsi da tale importo; non vi è infatti, nell’ambito del gaming, un parametro oggettivo esterno in grado di determinare un diverso valore.
Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea adotta un approccio sostanzialistico, impedendo che nei mercati digitali si possano aprire ampi spazi di discrezionalità da parte delle Amministrazioni finanziarie nella determinazione della base imponibile.
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