22/9/2026

Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza n. C-565-24 del 10 settembre 2026

Con la sentenza n. C-565-24 del 10 settembre 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che ai servizi di trasporto prestati dalle agenzie di viaggio a un prezzo che non copre l'insieme dei costi sostenuti, in quanto finalizzati a promuovere beni da essa commercializzati, si applica il regime speciale di cui all’art. 26 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE.


Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Lussemburgo concerne il trattamento ai fini IVA delle escursioni organizzate da un’agenzia di viaggio per i propri clienti, nell’ambito delle quali venivano altresì effettuate vendite di merci. In particolare, i servizi di trasporto necessari per lo svolgimento delle escursioni erano acquistati dall’agenzia presso altri soggetti passivi e successivamente offerti ai partecipanti in nome proprio. La quaestio iuris sottoposta alla Corte riguardava, quindi, il corretto trattamento IVA dei costi sostenuti per tali servizi di trasporto, considerato che il corrispettivo richiesto ai partecipanti non era idoneo a coprire integralmente i relativi costi.

La parte residua veniva, infatti, coperta dai ricavi derivanti dalla vendita di merci effettuata nel corso delle medesime escursioni, senza che l’acquisto di tali beni costituisse una condizione necessaria per la partecipazione alle escursioni. In tale contesto, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se le prestazioni di trasporto, offerte a fronte di un corrispettivo inferiore ai costi sostenuti dall’agenzia per la loro acquisizione, dovessero essere assoggettate al regime speciale del margine previsto dall’art. 26 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE.


In primo luogo, la Corte ribadisce che il particolare regime dei margini previsto dall’art. 26 cit. si applica non solo alle agenzie di viaggio e agli organizzatori di giri turistici, ma anche a tutti quegli operatori che effettuano operazioni identiche o, quantomeno, comparabili nell’ambito di un’altra attività (es. commercio di prodotti, hospitality, eventi).


Spetta, poi, al giudice di merito valutare se la prestazione rientri o meno nel regime del margine. Nel caso analizzato dalla Corte, le operazioni in discussione (escursioni in autobus) presentano le caratteristiche di prestazioni di servizi di viaggio, così come è stato già accertato che i servizi di trasporto sono stati acquistati da altri soggetti passivi e rivenduti dall’agenzia di viaggio in nome proprio.


Chiarito ciò, quello che occorre stabilire è se la circostanza che i servizi venivano prestati sistematicamente in perdita e che il loro costo era coperto da un’attività distinta di vendita di merci potesse avere dei rilievi applicativi sul regime del margine.


A tal proposito, la Corte ricorda che più prestazioni, formalmente distinte, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono tra loro indipendenti. Nel caso di specie, viene escluso che l’organizzazione delle escursioni e la successiva vendita di merci costituiscano un’unica prestazione. Depongono in tal senso plurimi elementi, quali la non obbligatorietà di acquisto delle merci durante le menzionate escursioni e la copertura di circa il 60% dei costi tramite il compenso percepito per il servizio. Il fatto che l’attività di merci dovesse finanziare il costo residuo delle escursioni non può inficiare detta valutazione.


A questo punto, la Corte rileva che il legislatore comunitario, nell’istituire il regime di cui all’art. 26 cit., non ha inteso limitarne l’ambito di applicazione in funzione dello scopo perseguito dal viaggio, né il principio di neutralità fiscale può essere ritenuto in grado di determinare la validità di una deroga. Pertanto, la costante negatività del margine sulle prestazioni di viaggio non esclude l'applicazione del regime speciale, né attribuisce un diritto al rimborso dell'IVA assolta a monte.


Alla luce di quanto esposto, la Corte ha dichiarato che "l’articolo 26 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui un soggetto passivo acquista da terzi prestazioni di servizi di natura turistica, in particolare di trasporto, per venderle in nome proprio a consumatori sottoforma di escursioni, allorché il prezzo percepito a tale titolo non copre l’insieme dei costi delle prestazioni di cui si tratta e il saldo dei costi in parola è finanziato dalle entrate derivanti dalla vendita di merci che tale soggetto passivo propone a detti consumatori nel corso delle escursioni in discussione".


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