14/7/2026

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi, sentenza n. 48 del 6 luglio 2026

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi, con la sentenza n. 48 del 6 luglio 2026, ha dichiarato illegittimo un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dello schema d'atto, sebbene dopo la trasmissione delle osservazioni da parte della contribuente, in violazione di quanto disposto dall’art. 6-bis della L. n. 212/2000.


Nel caso di specie, la società contribuente acquistava un complesso immobiliare e procedeva a svolgere un’importante opera di trasformazione edilizia sostanziale del fabbricato, al fine di creare nuove unità abitative autonome da destinare alla vendita e alla locazione. Al termine delle opere di riqualificazione, la contribuente procedeva alla commercializzazione delle singole unità immobiliari, cedendole in regime di imponibilità IVA ai sensi dell’art. 10, n. 8-bis, del DPR 633/1972.


L’Agenzia, di contro, notificava alla contribuente uno schema d’atto con cui quantificava un recupero IVA e preannunciava l’irrogazione di sanzioni ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 471/1997. Con lo schema d’atto, l’Ufficio sosteneva che, trattandosi di immobili a destinazione abitativa, l’imposta fosse stata indebitamente detratta dal contribuente, rilevando che la società non avesse ancora effettuato operazioni attive né generato volume d'affari.


A seguito della notifica dello schema d’atto, la società trasmetteva osservazioni difensive ex art. 6-bis L. 212/2000.


Tuttavia, prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica dello schema d’atto, l’Agenzia procedeva a notificare avviso di accertamento, confermando la propria pretesa.
La società ricorrente, dunque, impugnava l’avviso, lamentando la violazione di quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 per l’esercizio del contraddittorio endoprocedimentale; in particolare, la società contribuente riteneva l’avviso illegittimo poiché era stato emanato prima del decorso del termine dilatorio minimo di 60 giorni dalla notifica dello schema d’atto.


La CGT di Lodi ha ritenuto fondato e assorbente il motivo proposto dalla contribuente. La CGT di Lodi ha, difatti, chiarito che l’art. 6-bis della richiamata L. 212/2000 impone, a pena di annullabilità, che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti dalla comunicazione dello schema di atto e dall'assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per formulare controdeduzioni. Peraltro, la Corte ha chiarito che a nulla rileva la circostanza per cui la contribuente avesse già presentato osservazioni difensive, poiché in ogni caso non può considerarsi concluso il contraddittorio fino allo spirare del termine dei sessanta giorni.


Per le suesposte ragioni, la CGT di Lodi ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente.
#contradditoriopreventivo #schemad’atto #terminedilatorio

28/7/2026

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