Con la sentenza n. 2288 del 16 febbraio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma affronta il tema dell’applicabilità retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, affermando la disapplicazione dell’art. 5 nella parte in cui ne limita l’efficacia alle sole violazioni successive al 1° settembre 2024, per contrasto con il principio unionale della lex mitior di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a Irpef e Iva per l’anno 2018, rispetto al quale il contribuente invocava l’applicazione della norma sanzionatoria più favorevole successivamente introdotta dal d.lgs. n. 87/2024 che prevede, per le ipotesi di dichiarazione infedele, una sanzione pari al 70% della maggiore imposta accertata in luogo di quella del 90% applicata sulla base della legge previgente. L’Ufficio, al contrario, sosteneva l’irretroattività della riforma richiamando l’art. 5 del menzionato d.lgs. n. 87/2024, il quale, in deroga al principio del favor rei, prevede che le nuove sanzioni si applicano alle sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Il Collegio ha accolto il ricorso del contribuente sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale dell’Unione Europea.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte ha in primo luogo ricordato che la novella legislativa si pone lungo una linea direttrice volta a ricondurre il sistema sanzionatorio tributario ai principi di diritto unionale e costituzionale che governano l’applicazione delle sanzioni, con l’obiettivo di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei.
In tale contesto, la previsione di irretroattività della lex mitior contenuta nel citato art. 5 si pone insanabilmente in contrasto con l’art. 49 della Carta di Nizza, nonché con l’art. 7 della CEDU.
Di centrale rilievo è il richiamo all’art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, da cui si ricava il principio della retroattività della legge più favorevole anche in relazione a sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale (come quelle tributarie). La Corte richiama, in particolare, la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa Baji Trans (C-544/23), che impone al giudice nazionale di applicare la disciplina più favorevole anche nei giudizi pendenti, disapplicando, ove necessario, le norme interne contrastanti.
I giudici hanno altresì ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 63/2019, sulla base dei criteri della giurisprudenza unionale, ha riconosciuto che il principio del favor rei si applica anche alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione punitiva, in quanto non vi è ragione di continuare ad applicare la sanzione meno favorevole se è mutato l’apprezzamento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento. Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che l’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio, si ponga in contrasto con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il principio di retroattività della lex mitior. Ne consegue la sua disapplicazione, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare le sanzioni secondo il regime più favorevole.
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