CTP Modena, sentenza n. 52/2022

la CTP di Modena, ponendosi in linea con la precedente sentenza n. 307/2021 della CTR dell’Emilia-Romagna, ha...

Con la sentenza n. 52/2/22, depositata lo scorso 17 febbraio 2022, la CTP di Modena, ponendosi in linea con la precedente sentenza n. 307/2021 della CTR dell’Emilia-Romagna, ha correttamente affermato che possono considerarsi eleggibili al credito di imposta R&S di cui all’art. 3 d.l. 145/2013 anche le spese sostenute per le attività di c.d. “innovazione di processo”, come definite dal Manuale di Oslo, ritenendo che ai fini dell’agevolazione in parole, quindi, non debba considerarsi “innovativo” esclusivamente un’attività che possegga i requisiti sostanziali richiesti dal Manuale di Frascati.

La posizione assunta dai giudici della CTP di Modena appare pienamente condivisibile nonché in linea con alcune recenti pronunce di merito favorevoli al contribuente. In particolare, i giudici modenesi hanno espressamente affermato che “il credito di imposta è certamente finalizzato a favorire le imprese che si impegnano nella ricerca, ma il concetto di ricerca e innovazione non può essere “ingessato”” e, pertanto, “le agevolazioni devono tener conto della progettazione industriale e del miglioramento dell’offerta premiando le imprese che investono in tecnologia e ricerca”.

A sostegno della propria posizione, la CTP di Modena, ancora condivisibilmente, evidenzia che l’ammissibilità al credito di imposta R&S delle spese per attività di “innovazione e di sviluppo sperimentale” risulta, oltreché ragionevole in virtù della ratio ispiratrice della normativa (ossia, “favorire le imprese che si impegnano nella ricerca”, confermata tanto dalle disposizioni del Decreto Attuativo del 27 maggio 2015 (in particolare, l’art. 2) quanto dalle prime indicazioni della prassi amministrativa fornite in materia (in particolare, la circolare Mi.S.E. n. 46586 del 16 aprile 2009 richiamata dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016).

Sulla base di tali presupposti nonché tenendo conto delle perizie tecniche giurate prodotte dalla società contribuente, i giudici modenesi hanno concluso per ritenere che le attività svolte dalla stessa possono “effettivamente considerarsi attività di ricerca e sviluppo rientranti in quelle agevolabili che danno titolo per fruire del credito di imposta” a prescindere dal mancato soddisfacimento dei requisiti sostanziali richiesti dal Manuale di Frascati.

# credito ricerca e sviluppo # Manuale Oslo # Manuale Frascati

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