Con la sentenza n. 4101 del 16 settembre 2021, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ribadito che non si configura la decadenza dall’agevolazione c.d. “prima casa” laddove successivamente ad un primo acquisto immobiliare agevolato il contribuente proceda all’acquisto di un secondo immobile contiguo al primo, fruendo del beneficio fiscale, con l’intenzione di unificare le abitazioni in un’unica unità immobiliare.
In particolare, la sentenza in commento definisce un giudizio originato da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria pretendeva di revocare i benefici fiscali previsti per l’acquisto della seconda abitazione, sostenendo, tra le altre, che il contribuente aveva omessa di presentare la denuncia catastale attestante l’unione delle due unità immobiliare.
Ebbene sul punto la CTR del Lazio ha innanzitutto osservato come ormai tanto la giurisprudenza di legittimità quanto la prassi della stessa amministrazione (cfr. circolare n. 25/2005 e Risoluzioni n. 142/2009, e n. 154/ 2017) riconoscano la spettanza dell’agevolazione prima casa su entrambi gli acquisti immobiliari destinati alla costituzione di un’unica unità abitativa purché non costituiscano un alloggio di lusso. Inoltre, i giudici di appello, nel rigettare l’impugnazione dell’Agenzia, hanno condivisibilmente richiamato l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione ai sensi del quale ai fini della fruizione dell’agevolazione in esame è assolutamente irrilevante l’accorpamento delle due unità immobiliari dal punto di vista catastale. Ed infatti con la recente sentenza n. 11322/2020 la Cortedi Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui “dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'"accorpamento" di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (D.P.R.n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata”.
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