21/12/2021

CTR del Lazio sentenza n. 4101 del 16 settembre 2021

Con la sentenza n. 4101 del 16 settembre 2021, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ribadito che non si configura la decadenza dall’agevolazione c.d. “prima casa” laddove successivamente ad un primo acquisto immobiliare agevolato il contribuente proceda all’acquisto di un secondo immobile contiguo al primo, fruendo del beneficio fiscale, con l’intenzione di unificare le abitazioni in un’unica unità immobiliare.   

In particolare, la sentenza in commento definisce un giudizio originato da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria pretendeva di revocare i benefici fiscali previsti per l’acquisto della seconda abitazione, sostenendo, tra le altre, che il contribuente aveva omessa di presentare la denuncia catastale attestante l’unione delle due unità immobiliare.   

Ebbene sul punto la CTR del Lazio ha innanzitutto osservato come ormai tanto la giurisprudenza di legittimità quanto la prassi della stessa amministrazione (cfr. circolare n. 25/2005 e Risoluzioni n. 142/2009, e n. 154/ 2017) riconoscano la spettanza dell’agevolazione prima casa su entrambi gli acquisti immobiliari destinati alla costituzione di un’unica unità abitativa purché non costituiscano un alloggio di lusso. Inoltre, i giudici di appello, nel rigettare l’impugnazione dell’Agenzia, hanno condivisibilmente richiamato l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione ai sensi del quale ai fini della fruizione dell’agevolazione in esame è assolutamente irrilevante l’accorpamento delle due unità immobiliari dal punto di vista catastale. Ed infatti con la recente sentenza n. 11322/2020 la Cortedi Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui “dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'"accorpamento" di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (D.P.R.n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata”. 

#agevolazione #primacasa#impostadiregistro  

28/7/2025

Ordinanza della Corte di cassazione, sezione Tributaria, n. 20611 del 22 luglio 2025

Cassazione n. 20611/2025: le spese nel processo tributario si compensano solo con gravi ragioni espresse chiaramente in sentenza, come da d.lgs. 546/92.
28/7/2025

Corte costituzionale sentenza n. 112 del 18 luglio 2025

Con la sentenza n. 112/2025, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 recante i requisiti per la qualifica di abitazione principale ai fini ICI...
18/6/2025

L’IVA nella gestione dei crediti ceduti: la rilevanza della causa T-184/25

Con ordinanza del 28 febbraio 2025 (causa T-184/25), la Corte amministrativa suprema della Finlandia...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.