Decreto internazionalizzazione

Il decreto internalizzazione ha limitato gli incentivi per i lavoratori che si trasferiscono in Italia.

L’art. 7 della bozza di D.lgs. recante la riforma della fiscalità internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, ha ridisegnato la disciplina fiscale di favore prevista per i lavoratori impatriati, prevedendo che per poter accedere al regime agevolativo in commento occorrerà rispettare alcune condizioni e requisiti più stringenti.

In particolare, la nuova normativa si applicherà, salvo diverse modifiche, ai lavoratori che rientreranno in Italia a partire dal 2024, non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento, e si impegneranno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno 5 anni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire le agevolazioni.

La disposizione prevede inoltre espressamente che tale regime sarà fruibile da coloro i quali presteranno l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato e in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo.

Viene ridotta poi la platea di contribuenti che potranno accedere al beneficio posto che potranno usufruirne soltanto i lavoratori che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come specificati nel D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 206, per le professioni regolamentate, e nel D.Lgs. del 28 giugno 2012, n. 108,

Solo laddove siano soddisfatte le predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo entro il limite di 600.000 euro annui concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (in luogo della percentuale di detassazione attualmente prevista pari al 70 per cento).

L’attuale formulazione della disposizione prevede una clausola di salvaguardia per coloro i quali hanno “hanno conseguito la loro residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023, per i quali continuano a trovare applicazione le regole in vigore nel 2023”.

Tuttavia, sebbene si faccia riferimento alla residenza fiscale, il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha nei giorni scorsi chiarito che saranno apportate delle modifiche in sede di approvazione volte a salvaguardare coloro che proprio nell’ottica di poter usufruire del beneficio hanno trasferito la residenza nella seconda metà del 2023.

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