Decreto sul contenzioso tributario

Lo schema di decreto sul contenzioso tributario approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega fiscale prevede una serie di novità...

Lo schema di decreto delegato sul contenzioso tributario che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 novembre in attuazione della delega fiscale e che dovrà essere trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri, prevede una serie di novità che riguardano il contenzioso tributario.

Prima fra tutte e forse la più rilevante è la previsione dell’abrogazione della fase del reclamo/mediazione previsto dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92 per le liti fino a 50.000 Euro.

Il sistema processuale vigente prevede che, per le controversie di valore fino a 50.000 Euro, la notifica del ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.  Per tali controversie, al fine di consentire la fase di contraddittorio con l’Amministrazione, il deposito del ricorso non avviene entro i trenta giorni dalla notifica, ma entro centoventi giorni. In caso di accoglimento della mediazione, le sanzioni sono ridotte al 35 per cento del minimo.

Se lo schema di decreto verrà confermato, verrà meno tale strumento deflattivo del contenzioso e non vi sarà alcuna differenza tra le controversie di valore superiore a 50.000 euro e quelle con valore inferiore, con la conseguenza che il deposito del ricorso dovrà essere effettuato a pena di inammissibilità entro i trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Lo schema di decreto prevede altresì l’introduzione di una importante novità ossia lo strumento della conciliazione giudiziale, già prevista nei gradi di merito, anche in pendenza del processo di Cassazione, con riduzione delle sanzioni al 60% del minimo.

Infine, verrà esteso il novero degli atti impugnabili, prevedendo lo schema di decreto l’autonoma impugnabilità del diniego di autotutela, sancendo, nel contempo, che potrà configurarsi anche nella forma del silenzio-rifiuto, che, al pari del diniego tacito di rimborso, si formerà decorsi novanta giorni dall’istanza del contribuente.

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