Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione quater) – - I chiarimenti della Circolare n. 2/2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto all’art. 1 commi 231 e ss. una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione...

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto all’art.1 commi 231 e ss. una nuova procedura di rottamazione dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione. In particolare, tale definizione agevolata è riservata per i carichi affidata dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali il contribuente abbia manifestato la volontà di procedere alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2023, mediante le modalità esclusivamente telematiche pubblicate sul sito internet dell’agente della riscossione.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/2023 ha innanzitutto chiarito che, con riferimento al perimetro dei carichi pendenti, ai sensi del comma 251 del citato art. 1 per i carichi affidati dagli enti previdenziali e assistenziali la procedura di rottamazione avrà luogo soltanto nel caso in cui gli enti creditori adottino una apposita delibera che consenta di procedere alla rottamazione, da pubblicare sui rispettivi siti internet e da notificare via p.e.c. all’Agente della Riscossione entro il 30 gennaio 2023.

Sono, invece, definibili i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nelle procedure di composizione, della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore con possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Infine, rientrano nel campo di applicazione della definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di precedenti procedure di rottamazioni divenute inefficaci. In particolare, è riconosciuta la possibilità di definire i debiti già inseriti nella prima “rottamazione”, “rottamazione bis”, “rottamazione ter” e nella procedura di “saldo e stralcio”.

Di contro, per espressa previsione di legge, sono esclusi dalla definizione agevolata, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: le risorse proprie tradizionali dell’Unione, individuate dal comma 241 del predetto art. 1, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; e, infine, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In ogni caso, una volta presentata la domanda di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni; non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive ed iscritti nuovi fermi e ipoteche; e, infine, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini delle procedure di compensazioni volontaria con crediti d'imposta e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne invece i pagamenti dovuti in seguito alla presentazione della domanda di definizione, la Circolare precisa che devono essere versate soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti della riscossione. Conseguentemente, non sono dovute le somme a titolo di sanzioni (comprese le sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziali), interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio per l’attività di riscossione.

A fini della determinazione delle somme da versare, nel caso in cui precedentemente alla domanda di definizione si siano già verificati pagamenti parziali, la Circolare specifica che si dovrà tener conto esclusivamente dell’importo già versato a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti di riscossione, mentre, diversamente da quanto statuito dalle precedenti rottamazioni, non si considerano le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio.

Diversamente, con riferimento alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, salvo quelle irrogate per violazioni tributarie o previdenziali, l’Agenzia specifica che sono dovuti anche gli interessi nonché le somme a titolo di aggio per l’attività di riscossione.

Per quanto concerne, invece, le modalità di pagamento delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata dei carichi, la legge di bilancio prevede che possono essere versate o in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di diciotto rate.

In caso di pagamento rateale, vi sarà un addebito a titolo di interessi, calcolati al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° agost0 2023, e le prime due rate – in scadenza rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2023 – saranno di importo pari al 10 centro delle somme complessivamente dovute.

In seguito al pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizioni si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo non sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo.

Diversamente, in caso di mancato, tardivo o insufficiente veramente, superiore a cinque giorni, del pagamento in unica soluzione o di una delle rate concesse la definizione non produce effetti. Pertanto, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione e i versamenti eventualmente effettuati sono imputati quale acconto di quanto complessivamente dovuto dal contribuente.

A tal proposito, la Circolare chiarisce che il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina, diversamente dalle precedenti rottamazioni, la preclusione della possibilità di chiedere la dilazione del pagamento debito. In particolare, l’Agenzia evidenzia come a differenze delle disposizioni che regolavano i precedenti istituti definitori dei carichi affidati all’agente della riscossione, la Legge di Bilancio 2023 non riproduce tale preclusione.

Infine, per quanto concerne i giudizi tributari pendenti aventi ad oggetto i carichi compresi nella definizione, il contribuente nella domanda di adesione alla definizione deve indicare l’eventuale presenza di contenziosi in essere ed assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi. Nelle more del pagamento delle somme dovute per la definizione, i contenziosi pendenti sono sospesi dietro esibizione in giudizio della copia della domanda di rottamazione. Inoltre, successivamente al perfezionamento della definizione e al deposito negli atti di causa della documentazione che attesti il versamento delle somme dovute, avrà luogo l’estinzione del giudizio.

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