Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti – I chiarimenti della Circolare n. 2/2023

l’Agenzia delle Entrate ha delineato il perimetro applicativo della procedura di definizione delle controversie tributarie pendenti prevista dall’art. 1, commi 186-205 della Legge di Bilancio 2023.

Con la Circolare n. 2/2023, l’Agenzia delle Entrate ha delineato il perimetro applicativo della procedura di definizione delle controversie tributarie pendenti prevista dall’art. 1, commi 186-205 della Legge di Bilancio 2023.

Come noto, la definizione agevolata, disciplinata nei commi da 186 a 205, consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

La Circolare contiene un importante chiarimento circa la tipologia di liti che possono essere definite: viene specificato, infatti, che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile. Non sono altresì definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate, nonostante sia parte processuale, non è ente creditore e le controversie, concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Non convince, invece, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione delle controversie pendenti in Cassazione per le quali l’amministrazione finanziaria sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio: difatti, secondo l’Agenzia, per accedere a tale definizione necessario che “il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 1° gennaio 2023 a seguito di avvenuta notifica a controparte”. Ebbene, il requisito della notifica del ricorso entro la data del 1° gennaio 2013 non trova riscontro nel dato normativo. Difatti, la norma si limita a richiedere che a tale data il ricorso sia pendente, situazione che si verifica anche nelle ipotesi in cui i termini per la proposizione del ricorso dinanzi la Suprema Corte non siano ancora scaduti.

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