Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili black-list

: L’attuale formulazione dell’art. 23 del disegno di legge di Bilancio 2023, contiene una innovativa e interessante disposizione finalizzata ad...

Con il comunicato stampa dello scorso 13 dicembre 2022, la Commissione UE ha reso nota l’approvazione all’unanimità del Consiglio UE della proposta di direttiva COM(2021)823 del 22 dicembre 2021 intesa a garantire un’aliquota d’imposta effettiva minima per i gruppi, nazionali o internazionale, con una società madre o una controllata in uno Stato membro, che abbiano ricavi complessivi superiori a 750 milioni di euro annui.

L’accordo concretizza l’impegno dell’UE a dare attuazione alla riforma fiscale dell’OCSE, prevedendo il recepimento nella legislazione europea del secondo pilastro (c.d. “Pillar 2”) dell’OCSE. Gli Stati membri devono attuare le nuove norme entro il 31 dicembre 2023.

Come noto, il Pillar 2 prevede l’introduzione di una minimum tax del 15 per cento e la direttiva UE individuerà un insieme comune di norme sulle modalità di calcolo di tale dell'aliquota fiscale minima effettiva affinché questa sia applicata con correttezza e coerenza in tutta l'UE. Il Pillar 2 prevede l’operatività di tale imposizione si sostanzierà in un sistema di tassazione coordinato a livello multilaterale e costituito da due regole interconnesse gerarchicamente, la c.d. “Income Inclusion Rule” (IIR) e la “Undertaxed Payments Rule” (UTPR). La prima comporta il prelievo della c.d. top-up tax – ossia dell’eventuale differenziale di tassazione tra il livello minimo del 15 per cento e l’effective tax rate dell’entità in una data giurisdizione - a carico dell’ultimate parent entity nel Paese in cui è localizzata. La seconda, invece, è una regola applicabile in via secondaria e subordinata rispetto all’IIR dai Paesi di residenza delle Constituent Entities per prelevare l’eventuale top-up tax residua fino a raggiungere il predetto livello minimo di tassazione.

La direttiva ripropone in modo pressoché speculare i contenuti del Pillar 2, salvi alcuni aggiustamenti dovuti alle possibili questioni di compatibilità con il diritto euro-unionale. In particolare, la direttiva prevede che la ultimate parent entity (UPE) applichi l’IIR in relazione ai profitti sotto tassati sia delle controllate residenti all’estero che delle controllate residenti nella sua stessa giurisdizione, con l’effetto, quindi, di ridurre lo spazio per l’applicazione dell’UTPR. Inoltre, per le medesime ragioni di compatibilità con il diritto euro-unionale ed al fine di evitare il rischio di discriminazione tra Gruppi domestici e multinazionali, la direttiva amplia il novero soggettivo di applicazione dell’IIR estendendola anche alle imprese o gruppi di imprese domestiche con ricavi superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei precedenti quattro anni.

L’attuale formulazione dell’art. 23 del disegno di legge di Bilancio 2023, contiene una innovativa disposizione finalizzata ad affrancare gli utili e le riserve di utili delle società partecipate estere residenti in paesi a regime fiscale privilegiato.

In particolare, ai sensi della predetta disposizione, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 saranno integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che: a) per i soggetti IRES, venga versata imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento; b) per i soggetti IRPEF, sia versata un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 30 per cento.

Inoltre, il legislatore ha previsto un ulteriore regime di favore, stabilendo che le predette aliquote saranno ridotte del 3% nel caso in cui il soggetto controllante la società estera percepisca i relativi utili o riserve di utili entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte per relative al periodo di imposta 2023 (per i contribuenti “solari” entro il 30 giugno 2024).

Condizione per beneficiare di tale riduzione è l’accantonamento degli utili in una specifica riserva di patrimonio netto per almeno due esercizi.

A tal proposito è bene evidenziare che per poter fruire di tale riduzione poiché il legislatore fa espresso riferimento posto agli utili “percepiti” dal socio residente, la mera delibera di distribuzione adottata dalla partecipata estera non sarà sufficiente ad assicurare il beneficio dell’aliquota ridotta.

Inoltre, tale regime di maggior favore sarà previsto, qualora il testo non subisca ulteriori modifiche, unicamente per i soggetti che controllano enti residenti in Paesi black list, con esclusione, quindi, del mero “partecipante”.

Si segnala, infine, che i contribuenti che intendono avvalersi di tale opzione, esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, dovranno indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

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