21/12/2021

La Cassazione nella sentenza n. 18370 del 2021

-       Cass., sez. V, sentenza 30 giugno 2021, n.18370

-       Contenzioso tributario

-       Componenti pluriennali

-       Finanziamenti soci

-       SS.UU., sentenza n. 8500/2021

La Cassazione nella sentenza n.18370 del 2021, richiamando i recenti principi affermati dalle Sezioni Unite(sentenza n. 8500/2021) secondo cui la decadenza in riferimento a componenti reddituali pluriennali va verificata in relazione alla singola dichiarazione, ha esteso l’applicabilità di tali principi anche ai finanziamenti soci. In particolare, secondo i giudici in caso di restituzione di finanziamenti soci per i quali l'amministrazione finanziaria ritenga che gli stessi costituiscano una posta fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, così mascherando - all'atto della restituzione del finanziamento - la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a rettificare anche la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva relativa alla accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci.

Pertanto, la restituzione di un finanziamento soci, ritenuto dall’Agenzia frutto di ricavi occulti, sebbene acceso in un periodo d’imposta ormai non più accertabile, può essere legittimamente contestato dal Fisco al momento della restituzione al socio, a nulla rilevando che l’annualità in cui detti utili non contabilizzati si sarebbero formati non è mai stata accertata e non è più accertabile.

Così opinando tuttavia i giudici sembrano voler estendere i principi già affermati dalle Sezioni Unite particolarmente favorevoli all’Amministrazione senza tener conto dell’istituto della decadenza che dovrebbe pur sempre costituire una garanzia in favore del contribuente. 

In ogni caso, ci si auspica chetali principi espressi a favore dell’Amministrazione siano specularmente estesi anche a favore del contribuente con conseguente riconoscimento del diritto dello stesso di intervenire su componenti del reddito imponibile a carattere pluriennale anche laddove sia scaduto il termine di integrazione della dichiarazione relativa alle annualità in cui se ne è manifestato il fatto generatore o se ne è verificato il presupposto in diritto.

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