4/6/2026

Legge 22 maggio 2026, n. 88

La Legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, recante la conversione del decreto-legge n. 38/2026, ha disposto l’estensione della cd. "Rottamazione quinquies" anche ai tributi locali.


In particolare, l’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026 ha esteso l’ambito applicativo della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 (cd. Rottamazione quinquies) sia ai debiti di natura tributaria sia ai debiti di natura non tributaria risultanti dai carichi affidati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione da parte delle Regioni e degli enti locali. Diversamente da quanto previsto per la definizione agevolata di carattere nazionale, tuttavia, l’estensione ai tributi locali non opera automaticamente, essendo rimessa alla facoltà discrezionale del singolo ente territoriale interessato aderire alla relativa disciplina agevolativa. L’adesione dell’ente dovrà essere formalizzata mediante apposita deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente medesimo e da trasmettersi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 30 giugno 2026.


La misura si configura come particolarmente favorevole per i contribuenti, in quanto consente, oltre alla possibilità di rateizzazione del debito, il pagamento delle somme dovute limitatamente al capitale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati. Con riferimento alle violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera esclusivamente con riguardo agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. Restano, in ogni caso, esclusi dall’ambito applicativo della sanatoria i debiti derivanti da pronunce di condanna emesse dalla Corte dei conti.


La data di particolare rilievo per i contribuenti è quella del 15 settembre 2026, entro la quale l’agente della riscossione renderà disponibili, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari all’individuazione dei carichi definibili. La domanda di adesione, da presentarsi esclusivamente con modalità telematica, potrà essere trasmessa a decorrere dal giorno successivo e, comunque, entro il termine del 31 ottobre 2026. L’agente della riscossione provvederà a comunicare ai contribuenti l’ammontare complessivo delle somme dovute entro il 31 dicembre 2026.


Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo. La decadenza dai benefici della definizione agevolata si verificherà in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, ovvero nell’ipotesi di omesso versamento della prima o dell’ultima rata prevista dal piano di pagamento.
 
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4/6/2026

Legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

Il 22 maggio 2026, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. fiscale (n. 38/2026)...
4/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15727 del 22 maggio 2026

Con l’ordinanza n. 15727/2026, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di accesso presso l’abitazione del contribuente...
4/6/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 26 maggio 2026, n. 109

Con la risposta n. 109/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni ex art. 3...
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