L’art. 1 della Legge del 22 maggio 2026, n. 88 ha disposto la conversione in legge del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, operando, in tal modo, delle modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale.
In particolare, in sede di conversione sono state disposto le seguenti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale: i) l’introduzione di nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato sulla base di diversi indici ISA dei contribuenti; ii) il differimento della data a partire dalla quale saranno resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA, i quali dovranno essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026; iii) il differimento del termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 al 31 ottobre 2026 (anziché al 30 settembre 2026).
In primo luogo, l’art. 7-bis del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, dispone al primo comma l’introduzione di ulteriori soglie massime da non superarsi nella determinazione del reddito concordato. Il comma 1dell’art. 7-bis, difatti, interviene sull’art. 9, comma 3-bis del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, il quale stabilisce i tetti massimi da non eccedersi nella determinazione concordata del reddito, calcolati sulla base dei diversi indici ISA dei contribuenti. L’art. 7-bis, comma 1, aggiunge all’art. 9, comma 3-bis le lettere c-bis e c-ter, recanti altre due soglie di livello massimo da calcolarsi sulla base del livello di affidabilità fiscale del contribuente. In primo luogo, la lett. c-bis stabilisce che il reddito concordato non debba superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente alla proposta - rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 13/2024 - del 30% ove nel periodo d’imposta antecedente alla proposta il contribuente abbia presentato un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8. La lett. c-ter, a sua volta stabilisce che il reddito concordato non dovrà superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente alla proposta - rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 13/2024 – del 35% ove nel periodo d’imposta antecedente alla proposta il contribuente abbia presentato un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Le novità introdotte, chiaramente, riconfermano l’imprescindibile rilevanza attribuita dal legislatore agli indici di affidabilità fiscale. Si evidenzia, difatti, il favor legislationis volto a limitare l’incremento richiesto sul reddito concordato, rendendo il concordato preventivo biennale tanto più sostenibile per il contribuente quanto più questo si dimostri fiscalmente affidabile.
In secondo luogo, come anticipato, il comma 2 dell’art. 7-bis del d.l. n. 38/2026 aggiunge il comma 5-ter all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il nuovo comma 5-ter dispone che per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati indicati dati dichiarati con il Modello ISA, devono essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026 (in luogo del 15 aprile).
In ultima istanza, il comma 3 dell’art. 7-bis del d.l. n. 38/2026 differisce il termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027, stabilendo come termine ultimo il 31 ottobre 2026, ovvero l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (in luogo del 30 settembre 2026).
#concordatopreventivobiennale #indiciISA
