A seguito della recente operatività del Registro dei titolari effettivi di società di capitali, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust, sta emergendo una linea interpretativa volta ad escludere la rilevanza, ai fini della comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva, del mandato fiduciario c.d. “germanistico” (si veda, da ultimo, la comunicazione di Assofiduciaria del 31 ottobre 2023).
Tale posizione interpretativa trae origine da un duplice ordine di considerazioni: da un lato, il contratto di mandato fiduciario germanistico non comporta il trasferimento in capo alla società fiduciaria conferitaria della proprietà del bene o del diritto, ma solo l’intestazione formale del bene o del diritto stesso; dall’altro lato, il potere dispositivo della società fiduciaria si manifesta esclusivamente per dare attuazione alle singole istruzioni scritte conferite di volta in volta dal fiduciante. In altre parole, nel mandato fiduciario germanistico non c’è la spoliazione della titolarità dei beni affidati in amministrazione, ma soltanto il riconoscimento della legittimazione in capo alla fiduciaria a esercitare in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, secondo le regole del mandato. Tali caratteristiche rendono il mandato fiduciario germanistico inidoneo ad essere considerato come “istituto giuridico affine al trust”, ad eccezione delle sole ipotesi in cui si verifichi una spoliazione in capo al fiduciante della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene non sussistente un obbligo di comunicazione al Registro dei titolari effettivi in capo alle società fiduciarie.
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