Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1527 del 19 gennaio 2022

Con l’Ordinanza n. 1527/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’avviso di accertamento merita di essere...

Con l’Ordinanza n. 1527 del 19 gennaio 2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione. Ebbene, come noto, l’art. 42 del d.P.R. 600 del 1973,richiamato anche dall’art. 56 del d.P.R. 633 del 1972 in materia di IVA, stabilisce al primo comma che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, precisando al comma terzo che “l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione … di cui al presente articolo”. 

Tanto premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità elaborata sul punto, qualora il contribuente contesti in sede di ricorso la legittimazione del funzionario delegato che ha apposto la propria sottoscrizione in calce all’avviso di accertamento impugnato, spetta all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrate tanto l’esistenza dell’atto di delega quanto il possesso dei requisiti soggettivi da parte del delegato e del delegante. 

Orbene, con l’ordinanza qui in commento la Corte di Cassazione ha rilevato che in contrasto con il sopraesposto orientamento la CTR, come soventemente accade nella prassi, aveva respinto le eccezioni formulate dal contribuente limitandosi a riscontrare l’esistenza di una delega rilasciata da parte del capo dell’ufficio in favore del funzionario sottoscrittore. Senonché, così operando, i giudici di appello hanno omesso di esaminare l’eventuale appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Pertanto, la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1527 ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado affinché il giudice di merito possa verificare l’eventuale appartenenza dell’impiegato sottoscrittore alla carriera direttiva ed in caso di riscontro negativo dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento impugnato. 

Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità dell’avviso di accertamento per difetto della sottoscrizione non solo costituisce un effetto diretto della tassativa sanzione legale prevista dalla legge ma trova giustificazione nel fatto che tale atto rappresenta la più complessa espressione del potere impositivo e le qualità professionali di chi lo emana costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente.  

# avviso di accertamento # nullità # sottoscrizione 

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