Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15441 del 16 maggio 2022

la Corte di Cassazione ha precisato che il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie sancito dall’art. 7 del dl 269/2003 trova applicazione non solo nei rapporti...

Con l’Ordinanza n. 15441 del 16 maggio 2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di sanzioni amministrative sulla possibile configurazione del concorso esterno del soggetto persona fisica nelle violazioni tributarie commesse dalla società.

In particolare, secondo la tesi proposta dall’Agenzia delle Entrate con il ricorso per cassazione, il principio sancito dall’art. 7 del dl 269/2003 – ai sensi del quale “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica” – troverebbe applicazione esclusivamente nei confronti delle persone fisiche legate da un rapporto organico con la società cui è imputata la violazione sanzionata. Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, sarebbe legittima la sanzione irrogata nei confronti della persona fisica in concorso esterno con la società terza (nella quale dunque non vi è un rapporto di immedesimazione organica) che ha commesso la violazione, trovando applicazione l’art. 9 del d.lgs. 472/1997 ai sensi del quale “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione”.

Ebbene la Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e richiamando alcune precedenti pronunce di legittimità, ha ribadito che in tema di violazioni tributarie, in ragione del principio sancito dall’art. 7 del dl 269/2003, le sanzioni amministrative possono essere irrogate unicamente nei confronti della persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche. Pertanto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che sussista o meno un rapporto organico tra il soggetto persona fisica e il soggetto persona giuridica. Di contro, l’art. 9 del d.lgs. 472/1997, richiamato dall’Amministrazione Finanziaria a sostegno della propria argomentazione, si applica esclusivamente alle violazioni tributarie commesse da soggetti privi di personalità giuridica. Ed infatti la Cassazione ha nuovamente evidenziato come l’esclusione della responsabilità della persona fisica si fondi sull'inequivoco tenore letterale del citato art. 7 dal quale si evince chiaramente che il legislatore ha inteso riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente.

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