Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16810 del 13 Giugno 2023

la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi con riferimento alla disciplina delle società di comodo, ha riconosciuto che la necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare...

Con l’ordinanza n. 16810 del 13 giugno 2023, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla disciplina delle società di comodo e in particolare con riferimento alle oggettive situazioni impeditive del superamento del test di operatività ex art. 30, comma 4 bis della L. 724/1994.

Ed infatti, come noto, ai sensi della predetta disposizione, la società contribuente in presenza di oggettive situazioni che impediscono di raggiungere il conseguimento di ricavi e di reddito determinati sulla base del test di operatività può presentare un interpello all’Amministrazione finanziaria allo scopo di non essere qualificata quale società di comodo.

Tanto premesso, nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria ricorreva per cassazione, deducendo l'insussistenza delle oggettive situazioni impeditive del superamento del test di operatività opposte dalla società contribuente rappresentate dalla necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario e la difficoltà di alienare alcune partecipazioni.

Senonché con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha condivisibilmente respinto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate e riconosciuto la fondatezza della tesi opposta dalla società contribuente.

Ebbene, la Suprema Corte ha ribadito che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'esistenza delle “oggettive situazioni” richieste dalla disciplina delle società operative deve essere valutata in considerazione delle effettive condizioni del mercato. In particolare, tali situazioni si caratterizzano per essere estranee alla ordinaria attività di impresa e alle scelte dell’imprenditore. Ne consegue, secondo la Cassazione, che salvo l’ipotesi in cui sia contestata la totale assenza di pianificazione aziendale, al contribuente sarà sufficiente opporre all’amministrazione finanziaria l’esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalla scelta consapevole dell'imprenditore, che impediscano l’ordinario svolgimento dell'attività di impresa con risultati reddituali conformi a quelli previsti dall’art. 30 della L. 724/1994.

Pertanto, alla luce dell’ordinanza in commento, la necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario e la difficoltà di alienare alcune partecipazioni configurano situazioni oggettive tali da impedire il superamento del test di operatività,

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