Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17941 del 1° giugno 2022

la Corte di Cassazione ha ribadito che la controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973...

Con l’Ordinanza n. 17941 del 1° giugno 2022 la Corte di Cassazione ha affermato nuovamente che lacontroversia avente ad oggetto cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora detto provvedimento costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, può essere oggetto della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018.

Ebbene, con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto infondata l’argomentazione proposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione secondo la quale le controversie aventi ad oggetto le cartelle di pagamento, in quanto atti di riscossione, non sarebbero suscettibili di definizione agevolata.

In particolare, la Suprema Corte ha opportunamente rilevato come sul punto le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021, abbiano già statuito che l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del DLgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

Ed infatti, secondo le Sezioni Unite, laddove la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa del fisco nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, impone per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum. Inoltre, a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità con la predetta sentenza n. 18298 ha già dedotto che negare la condonabilità delle liti che trovano occasione nell'impugnazione per ragioni di merito di una cartella di pagamento ex 36-bis si porrebbe in modo antitetico alle finalità della definizione agevolata, ponendo in condizione deteriore quei contribuenti che abbiano reso comunque possibile l'individuazione della pretesa tributaria nell'ambito di un controllo di natura cartolare.

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