Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1797 del 20 gennaio 2023

la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, alla luce dell’art. 19 del d.lgs 546/1992 che consente l’impugnazione anche degli atti impositivi atipici...

Con l’ordinanza n. 1797 del 20 gennaio 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente con riferimento al novero degli atti impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 546/1992.

In particolare, nel caso di specie, in seguito all’instaurazione del giudizio da parte del contribuente mediante l’impugnazione di un avviso di pagamento per TARI i giudici di secondo grado avevano accolto l’appello del Comune sostenendo che per procedere all’impugnazione fosse necessario attendere la notifica dell’avviso di accertamento emesso dal comune in seguito al mancato pagamento della bolletta, in quanto solo tale provvedimento rappresenta la prima manifestazione impositiva lesiva dell’interesse del contribuente.

Ebbene, con l’ordinanza in commento la Suprema Corte, cassando la sentenza di appello, ha precisato che la natura tassativa dell’elencazione ex art. 19 del d.lgs 546/1992 non preclude al contribuente di procedere all’impugnazione di atti impositivi atipici nel caso in cui siano corredati dalle ragioni fattuali e giuridiche di una pretesa impositiva ben individuata. Ed infatti, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e di tutela del contribuente ex artt. 24 e 53 Cost. è riconosciuta in capo al contribuente la facoltà di impugnare tutti gli atti adottati dall’ente impositore che rechino una ben individuata pretesa tributaria senza che sia necessario attendere la successiva notifica di un atto tipizzato nell’elencazione dell’art. 19 del d.lgs 546/1992.

Pertanto, con l’ordinanza in commento la Cassazione ha sancito l’autonoma impugnabilità dell’avviso di pagamento TARI in quanto nello stesso è compiutamente espressa la pretesa impositiva del Comune.

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