1/8/2022

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23289 del 26 luglio 2022

Con l’Ordinanza n. 23289 del 26 luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente con riferimento alla natura degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e, per l’effetto, sull’assoggettamento degli stessi al regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio.

In particolare, secondo la tesi proposta dall’Agenzia delle Entrate mediante il ricorso per cassazione l’avviso di recupero del credito d’imposta non potrebbe essere considerato alla stregua di un provvedimento impositivo e dunque non sarebbe soggetto al regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio. A tal proposito, al fine di avvalorare la propria ricostruzione, l’Amministrazione finanziaria evidenziava come l’avviso di recupero del credito d’imposta, diversamente dagli avvisi di accertamento che contestano l’esistenza di un maggior imponibili, si limiti a disconoscere la spettanza di agevolazioni fiscali indebitamente fruite dai contribuenti.

Senonché la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha condivisibilmente respinto la tesi erariale.  

Ebbene, la Cassazione ha rilevato come, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli avvisi di recupero di crediti di imposta siano in realtà parificati agli avvisi di accertamento o di liquidazione in quanto tutte tali tipologie di atti si risolvono in una manifestazione di volontà impositiva. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l’avviso di recupero del credito non ha soltanto la funzione di negare o revocare il credito d’imposta ma ha altresì la funzione di liquidare le somme oggetto di recupero. Tanto premesso, non può negarsi che anche gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta hanno la medesima funzione di un atto di accertamento tributario,  

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dunque opportunamente dedotto come anche gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta siano assoggettati al regime della riscossione frazione in pendenza di giudizio. Ed infatti, la Cassazione, richiamando alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità ha puntualmente dedotto che l’art. 15 del d.P.R. 602/1973, laddove prevede che “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”, deve essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione anche la riscossione degli avvisi di recupero del credito di imposta. Ebbene, la ratio della norma è quella di contemperare le contrapposte esigenze dell’erario, di riscuotere celermente i tributi, e dei contribuenti, di evitare le anticipazioni di somme che all’esito del giudizio tributario potrebbero risultare non dovute. Conseguentemente tale disposizione deve necessariamente operare tanto nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria notifichi avvisi di accertamento tanto nell’ipotesi in cui proceda alla notificazione di atti di diniego o revoca di un credito d’imposta.

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