28/10/2025

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 263 del 13 ottobre 2025

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata, con la risposta ad interpello n. 263 del 13 ottobre 2025, sul tema del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del decreto legislativo del 27 dicembre 2023, n. 209.

Il caso di specie riguarda il contribuente che per tre periodi di imposta (a partire dal 1° gennaio 2023) ha risieduto all’estero, ove avrebbe svolto un’attività di lavoro dipendente presso una società estera. Durante lo stesso periodo, il contribuente avrebbe svolto, sia da remoto che in Italia, un’attività di collaborazione coordinata e continuativa presso un’Università italiana.

Il contribuente fa, dunque, presente la sua volontà di spostare la propria residenza fiscale in Italia per il periodo d’imposta 2026, lavorando per una società non partecipata né collegata con la società estera nella quale aveva lavorato; fa, inoltre, presente la propria volontà di continuare l’attività svolta presso l’Università italiana.

Come noto, il citato art. 5 recita al comma 1 che possono usufruire dell’agevolazione fiscale i lavoratori che “non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento”. Qualora il contribuente presti la sua attività lavorativa in Italia nei confronti dello stesso soggetto presso il quale era impiegato all’estero, oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, si prevederà un requisito temporale di permanenza all’estero maggiore. Per chiarezza, si ritengono appartenenti allo stesso gruppo “i soggetti, tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto” così come stabilito al comma 2 del sopracitato art. 5.

L’Agenzia afferma, tenuto conto dei principi sopra richiamati e di quanto detto dall’istante, che il contribuente potrà usufruire del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati per i redditi derivanti dall’attività svolta alle dipendenze della società per la quale non ha svolto attività lavorativa all’estero. A nulla rileverà che il contribuente, al suo rientro, continuerà a svolgere l’attività di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università italiana, tenendosi conto del fatto che sui redditi prodotti da tale attività non sarà applicabile il regime agevolativo.

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