Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26491 del 8 settembre 2022

la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’IRAP, per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione...

Con l’ordinanza n. 26491 del 8 settembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di IRAP con riferimento al requisito dell’autonoma organizzazione.

In particolare, con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso del professionista che presta la propria attività di consulenza nei confronti di una società per azioni, dallo stesso partecipata, avvalendosi delle strutture organizzative sociali per l’esercizio della prestazione resa.

Ebbene, a tal proposito, la Suprema Corte ha ribadito che il requisito dell'autonoma organizzazione, indispensabile per l’applicazione dell’IRAP, ricorre allorquando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Tanto premesso, la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del contribuente, ha rilevato come la sentenza di appello non si fosse conformata ai suddetti principi. Ed infatti, la circostanza che il professionista si avvalga delle strutture societarie per l'intero supporto di carattere amministrativo e organizzativo della propria prestazione non può essere considerata sufficiente ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione. Ed infatti, evidenzia la Cassazione, la società di capitali ha una autonoma soggettività giuridica distinta da quella del professionista, onde per cui la disponibilità da parte del contribuente della struttura sociale non può essere confusa con l'esistenza di un potere organizzativo in capo al professionista medesimo. Sul punto, la Suprema Corte ha altresì precisato che la partecipazione del professionista nella società di capitali non fa insorgere alcun poter organizzativo in capo allo stesso in quanto, per un verso, nel caso di specie la partecipazione detenuta doveva in ogni caso ritenersi irrisoria, mentre, per altro, la società per azioni (partecipata dal professionista) costituisce la tipologia societaria nella quale è maggiormente accentuata la separazione tra l’ente societario e i singoli soci. Ne consegue il difetto dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP.

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