Con l’ordinanza n. 31001 del2001, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al disposto dell’art.20 del d.P.R. 131/1986 che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.205 del 2017, non consente più la riqualificazione delle operazioni caratterizzate sulla base di atti collegati o di elementi extratestuali.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a tre società un avviso di liquidazione per recuperare l’imposta di registro relativa ad una complessa operazione sostanziatasi in un conferimento di ramo d’azienda seguito da una cessione di quote sociali che, a parere dell’Amministrazione finanziaria, costituiva una cessione d’azienda, essendo i due negozi momenti di un’unica operazione.
A tal proposito, la Cassazione ha esaminato la portata dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 nella formulazione successiva alla legge n. 205/2017 e all’art. 1, comma 1084 della legge n.145/2018, osservando come il legislatore abbia voluto imporre una interpretazione isolata dell'atto da sottoporre a registrazione, fondata unicamente sugli elementi da esso desumibili, ribadendo così la natura d'imposta d'atto dell'imposta di registro, la quale colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto. Ne deriva che l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione finanziaria è legittima solo se operata “ab intrinseco”, vale a dire senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto. Pertanto, nel caso di specie, la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento diramo d'azienda non può essere riqualificata come cessione di azienda e assoggettata alla relativa imposizione, dovendosi ritenere impedita all’Agenzia la riqualificazione di un unico negozio, come di più o meno articolate sequenze negoziali, sulla base della valorizzazione di elementi extra testuali.
L’ordinanza in commento appare condivisibile poichè si inserisce nel recente filone giurisprudenziale volto a dar rilievo alla natura dell’imposta di registro come imposta d’atto, da cui deriva l’illegittimità delle contestazioni effettuate sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati, irrispettose del presupposto dell’imposta in esame.
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