Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31001 del 2021

Con l’ordinanza n. 31001 del 2021, la Suprema Corte ha confermato che ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti deve avvenire solo in base...

Con l’ordinanza n. 31001 del2001, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al disposto dell’art.20 del d.P.R. 131/1986 che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.205 del 2017, non consente più la riqualificazione delle operazioni caratterizzate sulla base di atti collegati o di elementi extratestuali. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a tre società un avviso di liquidazione per recuperare l’imposta di registro relativa ad una complessa operazione sostanziatasi in un conferimento di ramo d’azienda seguito da una cessione di quote sociali che, a parere dell’Amministrazione finanziaria, costituiva una cessione d’azienda, essendo i due negozi momenti di un’unica operazione. 

A tal proposito, la Cassazione ha esaminato la portata dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 nella formulazione successiva alla legge n. 205/2017 e all’art. 1, comma 1084 della legge n.145/2018, osservando come il legislatore abbia voluto imporre una interpretazione isolata dell'atto da sottoporre a registrazione, fondata unicamente sugli elementi da esso desumibili, ribadendo così la natura d'imposta d'atto dell'imposta di registro, la quale colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto. Ne deriva che l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione finanziaria è legittima solo se operata “ab intrinseco”, vale a dire senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto. Pertanto, nel caso di specie, la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento diramo d'azienda non può essere riqualificata come cessione di azienda e assoggettata alla relativa imposizione, dovendosi ritenere impedita all’Agenzia la riqualificazione di un unico negozio, come di più o meno articolate sequenze negoziali, sulla base della valorizzazione di elementi extra testuali. 

L’ordinanza in commento appare condivisibile poichè si inserisce nel recente filone giurisprudenziale volto a dar rilievo alla natura dell’imposta di registro come imposta d’atto, da cui deriva l’illegittimità delle contestazioni effettuate sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati, irrispettose del presupposto dell’imposta in esame.   

 

# Cassazione # registro # riqualificazione 

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 197 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 197 del 10 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto ACE.

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 188 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188 del 1° ottobre 2024, ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 119...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 205 del

’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 205 del 16 ottobre 2024, ha chiarito l’ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA...

leggi tutto