24/10/2022

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31013 del 20 ottobre 2022

Con l’ordinanza n. 31013 del 20 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e, quindi, la limitazione della responsabilità degli eredi entro i limiti del patrimonio ereditario, non attiene al giudizio con il quale si contesta la legittimità della pretesa fatta valere con l’avviso di accertamento.

In particolare, nel caso di specie, i contribuenti proponevano ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non aveva attribuito alcun rilievo al fatto che essi avevano accettato l’eredità del proprio dante causa con beneficio d’inventario, da cui sarebbe dovuta discendere una limitazione della loro responsabilità al valore del relictum anche in relazione ai debiti erariali.

La Suprema Corte ha anzitutto ricordato come l’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ha la finalità di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, cosicché quest'ultimo non sia tenuto al pagamento del debiti ereditari e del legati oltre il valore del beni a lui pervenuti. Pertanto, l’accettazione dell’eredità con beneficio d'inventario non determina di per sé il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi, ma fa unicamente sorgere il diritto a non risponderne ultra vires hereditatis.

Tanto premesso, la Corte ha ribadito che l’avviso di accertamento serve ad identificare nell’erede il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria già sussistente nei confronti del de cuius e individua l’entità del debito tributario che deve essere corrisposto, pertanto l’eventuale contestazione, da parte dell’erede, dell’avvenuta accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e, quindi, della limitazione della propria responsabilità entro i limiti del patrimonio ereditario, non attiene al giudizio con il quale si contesta la legittimità della pretesa fatta valere con l’avviso di accertamento. Diversamente avviene nell’eventuale giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, poiché solo la cartella di pagamento costituisce l’atto di riscossione con il quale l’amministrazione finanziaria viene concretamente a determinare la pretesa esecutiva, pertanto in questa sede il contribuente è legittimato a far valere la propria limitazione di responsabilità.

L’ordinanza in commento esprime una posizione che appare ormai maggioritaria all’interno della sezione tributaria della Suprema Corte (si veda, ad esempio, l’ordinanza n. 22571/2021). Va, tuttavia, segnalato l’orientamento minoritario secondo cui “non è ipotizzabile una sede, diversa da quella della impugnativa degli avvisi di liquidazione (o di accertamento), nella quale far valere le qualità di accettanti con beneficio d'inventario” (sentenza n. 23061/2015).  

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