Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3144 del 2 febbraio 2022

Con l’Ordinanza n. 3144/2022 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di frode iva per operazioni soggettivamente inesistenti...

Con l’Ordinanza n. 3144 del 2 febbraio 2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito all’onere probatorio incombente sugli uffici dell’Agenzia delle Entrate affinché l’Amministrazione finanziaria possa legittimamente contestare la compartecipazione della società cessionaria ad una frode iva fondata sull’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.  

Ebbene, come noto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di dimostrare, per un verso, l’inesistenza del fornitore, mentre, per altro, la compartecipazione, consapevole o colposa, della società contribuente all’evasione d’imposta.  

Tanto premesso, con l’ordinanza qui in commento la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che nell’ambito delle vendite online l’assenza di una adeguata struttura aziendale da parte della società cartiera non costituisce una presunzione idonea a dimostrare che il contribuente era consapevole di partecipare ad una frode fiscale, o avrebbe dovuto quanto meno avvedersene secondo la diligenza richiesta all’operatore medio di quel determinato settore di mercato.

In particolare i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “Sul punto, il giudice a quo si è attenuto ai suddetti principi avendo positivamente scrutinato l'insussistenza di indizi idonei a dimostrare la connivenza del legale rappresentante della” società “nella realizzazione del disegno frodatorio… osservando che la mancanza di magazzini e di strutture e spazi adeguati della venditrice potevano risultare non conosciute trattandosi di vendite on line, sicché era da ritenere sussistente l'esimente della buona fede”.

Ebbene, il principio di diritto statuito nella pronuncia in commento risulta non solo pienamente condivisibile ma altresì estendibile in tutte quelle ipotesi in cui le società fornitrici o cedenti esercitano la propria attività commerciale per telefono o per corrispondenza. Pertanto, anche in tali ipotesi, parimenti a quanto accade per le vendite online, l’Amministrazione finanziaria non può fondare la compartecipazione alla frode iva della società contribuente sulla base dell’inadeguatezza aziendale del fornitore.

# frode iva # operazioni inesistenti # onere della prova

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