La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di assoggettabilità ad Iva del corrispettivo per la rinuncia al contratto preliminare.
In particolare, secondo i giudici di legittimità deve considerarsi legittima la detrazione dell’Iva effettuata dalla società contribuente sulle fatture relative alla rinuncia al contratto preliminare che aveva ad oggetto un terreno edificabile al momento della cessione del contratto, poiché la cessione della posizione giuridica nel contratto preliminare di compravendita è una cessione di contratto qualificabile come prestazione di servizio, se effettuata verso corrispettivo. Dunque, l’operazione rilevante ai fini dell'assoggettabilità ad Iva non è il precedente preliminare ma la successiva cessione del contratto stesso.
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