Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32339 del 3 novembre 2022

2022 la Suprema Corte di Cassazione, richiamando la recentissima sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 2, del dl 201/2011 e dell’art. 1...

Con la sentenza n. 32339 del 3 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento alla spettanza dell’esenzione IMU in relazione all’abitazione principale nel caso in cui il coniuge del contribuente risieda o dimori in un diverso immobile.

In particolare, nel giudizio sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto la tesi dell’amministrazione finanziaria secondo la quale nel caso in cui i coniugi eleggano ad abitazione principale immobili diversi non è possibile usufruire dell’esenzione IMU prevista (in precedenza) dall’art. 13, comma 2, del dl 201/2011.

Senonché, sul punto si è recentissimamente espressa la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 2, del dl 201/2011 e dell’art. 1, comma 741, lett. b) della legge 169/2022, per contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 Cost., nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale per godere dell’agevolazione IMU, richiedevano che l’immobile costituisse la dimora abituale e il luogo di residenza anagrafico, oltre che del possessore, anche del suo nucleo familiare.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha opportunamente rilevato come la Corte Costituzionale abbia escluso la rilevanza del luogo di residenza anagrafica o di dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore dell’immobile ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale per godere dell’esenzione IMU.  Inoltre, la Cassazione con l’ordinanza in esame ha evidenziato come i soggetti passivi dell’IMU siano unicamente i possessori dell’immobile, intendendosi per tali esclusivamente il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale sull’immobile. Con la conseguenza che l’agevolazione IMU prevista per l’abitazione principale deve ritenersi spettante anche laddove il coniuge del contribuente risieda o dimori in un diverso immobile.  

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