Con l’Ordinanza n. 38771 del 7 dicembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato nuovamente che le controversie instaurate davanti al giudice tributario possono essere assoggettate alla procedura della definizione agevolativa anche se l’atto impugnato è rappresentato da una cartella di pagamento, qualora soltanto con la notificazione di quest’ultima si renda nota per la prima volta al contribuente la pretesa impositiva.
In particolare, con il ricorso per cassazione il contribuente lamentava la violazione dell’art. 6 del decreto-legge n. 119/2018, recante, per l’appunto, la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, in quanto l’Amministrazione finanziaria aveva opposto il proprio diniego all’istanza di definizione della lite in considerazione del fatto che l’atto impugnato fosse rappresentato da una cartella di pagamento. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la circostanza che il citato art. 6 circoscriva l’ambito applicativo della definizione agevolata alle sole controversie aventi ad oggetto atti impositivi esclude che possano essere definiti quei giudizi instaurati per l’annullamento delle cartelle di pagamento.
Ebbene, la Suprema Corte ha condivisibilmente osservato che la cartella di pagamento nel caso di specie ha costituito il primo atto a mezzo del quale l’Amministrazione Finanziaria ha reso edotto il contribuente dell’esistenza della pretesa tributaria e pertanto l’atto della riscossione deve farsi rientrare nel novero degli atti impositivi definibili ai sensi del citato art. 6. D’altronde, tale conclusione è stata recentemente altresì avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021 ha stabilito che “può, pertanto, darsi continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del1992, art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
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