La Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 39162 del 9 dicembre 2021 ha ribadito che l’Amministrazione Finanziaria può procedere al recupero del credito Iva contestando la non correttezza della compensazione soltanto nell’anno di imposta in cui tale credito sia stato effettivamente utilizzato in compensazione ricordando che l’utilizzo del credito Iva è concetto ben distinto dall’esistenza del medesimo credito Iva. In particolare, nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato ad una Società un avviso di accertamento con il quale aveva recuperato a tassazione il credito Iva per l’anno 2004 ed erano state irrogatele conseguenti sanzioni, atteso che il suddetto credito, per il quale era stata omessa la dichiarazione, era stato inoltre ritenuto non spettante. Dal canto suo, la Società proponendo ricorso avverso tale avviso, ha dedotto che il credito Iva era stato esposto nella dichiarazione relativa all’anno 2005 posto che la compensazione del credito IVA era avvenuta nel 2005 e non nel 2004 come sostenuto dall’Amministrazione.
I giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza dei giudici di appello secondo cui era legittimo l’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria posto che il riporto del credito nella dichiarazione del 2005 aveva riguardato un dato che avrebbe dovuto essere indicato anche nella dichiarazione dell’anno precedente ove fosse stata presentata dalla Società.
Secondo la Suprema Corte “la legittimità della pretesa oggetto della presente controversia postula che sia stato accertato che il credito Iva era stato utilizzato nell’anno 2004, posto che solo in tale evenienza l’amministrazione finanziaria può procedere al recupero del credito Iva contestando la non correttezza della compensazione”, a tal proposito, ribadisce la Suprema Corte occorre tener presente la distinzione tra l’utilizzo del credito IVA, concetto ben distinto dall’esistenza del credito IVA ed infatti “il primo postula che il contribuente abbia provveduto ad utilizzare il credito Iva in compensazione con il modello F24 in sede di versamenti periodici o nella dichiarazione annuale a scomputo dell’imposta dovuta o rimborsata; il secondo, invece, ha riguardo unicamente alla realizzazione di operazioni passive rilevanti ai fini Iva, cioè al fatto che nei confronti del contribuente siano state emesse fatture passive rilevanti ai fini Iva e che comportino la maturazione di un credito Iva” di talché “è differente il significato di fondo dei due termini: il primo attiene all’esercizio del diritto alla detrazione dalla parte del contribuente soggettivo passivo di imposta; il secondo, alla insorgenza del credito Iva”.
Poiché la Società “ha evidenziato, anche in sede di appello, che il credito Iva era sorto il 31dicembre 2004, non era stato compensato in quell’anno, anche tenuto conto della circostanza che nell’anno 2004 non aveva compiuto alcuna operazione imponibile Iva né aveva conseguito alcun ricavo, sicché, non avendo alcuna Iva attiva, non avrebbe potuto operare alcuna indebita detrazione … la società contribuente non avrebbe potuto procedere ad una “immediata compensazione”, come invece ritenuto dal giudice del gravame, “in realtà, i profili sui quali il giudice del gravame ha basato la considerazione dell’avvenuto utilizzo del credito nell’anno 2004evidenziano una non corretta applicazione della diversificazione, soprasegnalata, tra insorgenza del credito Iva e esercizio del diritto alla detrazione”.
Pertanto, secondo la Suprema Corte “la circostanza che il credito risulta riportato con la dichiarazione per l’anno 2005 e che lo stesso contiene un dato che avrebbe dovuto essere indicato con la dichiarazione relativa all’anno precedente non è idonea a configurare l’avvenuto esercizio della detrazione in quest’ultimo anno, anzi, postula un accertamento in ordine al fatto che il credito Iva era stato, semmai, utilizzato nell’anno 2005”;
Alla luce di quanto affermato i giudici di legittimità hanno ribadito dunque che la previsione di cui all’art.55 del d.P.R. IVA consente all’amministrazione finanziaria di accertare induttivamente l’esistenza dell’Iva non corrisposta quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione Iva annuale, ma tale richiesta di pagamento presuppone che sia stata disconosciuta una detrazione ovvero una compensazione d’imposta effettivamente avvenute o che sia stata accertata una imposta dovuta per avere il contribuente eseguito operazioni imponibili, diversamente l’accertamento deve ritenersi illegittimo.
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