Ordinanza della Corte di Cassazione n. 39817 del 14 dicembre 2021

La Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 39817 del 14 dicembre 2021 ha espresso il principio secondo cui in caso di redditi tassati secondo il regime della trasparenza...

La Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 39817 del 14 dicembre 2021 ha espresso il principio secondo cui in caso di redditi tassati secondo il regime della trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva comporta che l'annullamento dell'atto impositivo relativo alla Società di persone ha effetto, ai sensi dell'art. 336,primo comma, c.p.c., anche sulle parti della sentenza afferenti all'avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, siccome da esso dipendenti, anche quando questo sia definitivo per essere ormai decorso il termine di decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992 ovvero per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano ovvero per essere stato questo confermato con sentenza passata in giudicato. 

In particolare, i giudici di legittimità richiamando il principio già espresso in passato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “per gli accertamenti divenuti «definitivi perché non impugnati», «vale la regola già ricordata della non autonoma impugnabilità (art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992) e della opponibilità all'amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della irripetibilità di quanto pagato» (Cass., Sez. Un, 4/6/2008,n. 14815 cit.), hanno riconosciuto come tale principio non possa essere relegato ai soli casi in cui la definitività dell'accertamento derivi dalla sua mancata impugnazione, ma debba estendersi anche alle ipotesi in cui essa derivi dal passaggio in giudicato della pronuncia che ha confermato l'atto impositivo per il socio, essendo la rettifica dei redditi di quest'ultimo derivata da quella operata nei confronti della società, sicché la caducazione di quest'ultima elide il presupposto della pronuncia sulla prima, siccome insuscettibile di vita autonoma. 

E ciò anche in virtù di quanto disposto dall'art. 336, primo comma, c.p.c., il quale, nello stabilire che «la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata» (c.d. effetto espansivo interno della riforma o della cassazione), impone di estendere l'efficacia della pronuncia anche sui capi del provvedimento non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quelli che abbiano fatto oggetto di impugnazione separata quando questa sia rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dall'eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti (in questi termini, vedi Cass., Sez. L, 1/3/2021, n. 5550, in tema di contributi Inps; Cass., Sez. L, 9/6/994, n. 5601; Cass., Sez. U, 17/2/2004,n. 3054, con riguardo al rapporto tra difetto di giurisdizione e spese).  

Pertanto, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto “in caso di redditi tassati secondo il regime della trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci ai fini Irpef dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne costituisce il presupposto, sicché l'annullamento dell'atto impositivo relativo a quest'ultima ha effetto, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., anche sulle parti della sentenza afferenti all'avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci (c.d. espansivo interno della riforma o della cassazione), siccome da esso dipendenti, anche quando questo sia definitivo per essere ormai decorso il termine di decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992ovvero per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano ovvero per essere stato questo confermato con sentenza passata ingiudicato, risolvendosi altrimenti l'integrazione del contraddittorio conseguente al litisconsorzio necessario tra le parti in un inutile attività processuale”. 

Sarebbe interessante comprendere se tale principio, pronunciato in fattispecie avente ad oggetto l’accertamento nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, sia altresì declinabile nelle fattispecie in cui l’Amministrazione Finanziaria rettifichi i redditi di una società di capitale a ristretta base azionaria e imputi per trasparenza ai soci i maggiori redditi ac­certati in capo alla società stessa.

# accertamento # società di persone #regime della trasparenza

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