Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3993 del 13 febbraio 2024

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il bene non destinato all’impresa genera crediti d’imposta “non spettanti”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il bene non destinato all’impresa genera crediti d’imposta “non spettanti”.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine da un atto di recupero notificato alla società contribuente con il quale l'Ufficio aveva recuperato, per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, il credito di imposta ex art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, assumendone l'indebita compensazione. L’Ufficio, infatti, riteneva che la società contribuente fosse decaduta dai benefici fiscali previsti per gli investimenti in aree svantaggiate dall'art. 62, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 di cui aveva usufruito, portandoli in compensazione, in ragione della costruzione di un opificio industriale, in quanto, dopo il completamento dei lavori, iniziati nel 2004 e terminati nel 2006, aveva concesso l'immobile in locazione a terzi, così venendo meno la condizione dell'effettiva destinazione alle strutture produttive dell'impresa.

La Suprema Corte, dopo aver richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 34419/2023, vale a dire il principio secondo cui “in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il mantenimento del beneficio è condizionato dalla materiale adibizione del bene oggetto dell'investimento alla funzione produttiva sua propria entro due anni da quando lo stesso si è reso disponibile all'impresa, situazione la cui verificabilità si sottrae, di norma, ad un riscontro meramente formale. In tale ipotesi, peraltro, la condotta rilevante potrà riguardare l'uso in compensazione del credito successivo all'inutile scadenza del biennio e non anche l'utilizzo del credito per il periodo anteriore, quando, sia pure condizionato, era esistente”, ha affermato che nel caso di specie la mancata adibizione del bene a funzioni produttive entro il termine previsto fa sì che “si è in presenza di un credito, eventualmente, non spettante in quanto il credito, se pure condizionato a quanto previsto dall'art. 8, comma 7, legge n. 388 del 2000 e dall'art. 7, comma 1-bis, DL n. 203 del 2005, era comunque esistente”.

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