Con l’Ordinanza n. 4239 del 10 febbraio 2022 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di accertamento ai soci di una società a ristretta compagine sociale, ha espresso il principio secondo cui l’obbligo motivazionale degli atti notificati alla persona fisica non è soddisfatto mediante il rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società laddove il socio abbia esercitato la facoltà di recesso, uscendo così dalla compagine sociale.
Come noto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il socio di una società a ristretta compagine sociale può rispondere anch'egli della presunta distribuzione degli utili extracontabili accertati in via definitiva in capo alla società e dunque in caso di accertamento notificato al socio l’obbligo motivazionale è soddisfatto mediante il rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società.
Tuttavia, nell’ordinanza in commento, la Cassazione afferma che nelle ipotesi in cui il socio abbia ceduto la propria partecipazione sociale e sia uscito dalla compagine sociale, non è scontato che egli sia ancora in condizione di accedere alla documentazione della società, e, prima ancora, che abbia potuto conoscere dell'attività di verifica cui la società medesima è stata sottoposta.
Ne consegue che è onere dell’Amministrazione Finanziaria in virtù dei principi sanciti degli artt. 7 della I. 212 del 2000 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, allegare all’avviso di accertamento notificato all’ex socio l’accertamento indirizzato alla società o quanto meno riprodurne i suoi contenuti essenziali.
In particolare i giudici della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto “in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali”.
Ebbene, il principio di diritto statuito nella pronuncia in commento risulta pienamente condivisibile posto che l’onere dell’Amministrazione finanziaria di corredare l’atto impositivo di un’adeguata motivazione, lungi dall’essere un mero presupposto formale di legittimità dell’atto impositivo, è finalizzato a garantire l’esercizio pieno del diritto di difesa da parte del contribuente quale soggetto destinatario della pretesa impositiva.
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