Con l’Ordinanza n. 5141 del 14 febbraio 2022 la Corte di Cassazione, sezione penale, in relazione al reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, ha chiarito che la presentazione di una dichiarazione incompleta non integra il reato di omessa dichiarazione, ma piuttosto – ove ne ricorrano i presupposti – quello di dichiarazione infedele.
In particolare, nel caso di specie, i giudici della Corte d’Appello avevano ritenuto integrata la condotta omissiva del contribuente sulla base del fatto che la dichiarazione, pur tempestivamente trasmessa, sarebbe stata tuttavia "in bianco", poiché il quadro RS della stessa non era stato compilato.
La Corte Territoriale avrebbe dunque assimilato, l'attività di invio meramente incompleto della dichiarazione, sussumibile all'interno dell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, alla fattispecie di reato omissivo contestata, rientrante invece nell'ambito applicativo dell'art. 5 del succitato decreto.
Senonché, i giudici di legittimità, dopo aver premesso che l’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede espressamente e tassativamente che commette il reato di "omessa dichiarazione" «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte...», hanno poi affermato come il reato possa dirsi integrato solo allorquando, nei termini previsti dalle leggi tributarie, e nel rispetto delle soglie individuate dallo stesso art. 5, il contribuente non trasmetta agli uffici competenti le predette dichiarazioni.
L'equiparazione operata dalla sentenza dei giudici di secondo grado tra omessa presentazione di dichiarazione e presentazione di dichiarazione incompleta, non può, secondo la Suprema Corte, essere condivisa, giacché fondata, a fronte di una condotta esaustivamente e rigorosamente individuata dalla norma e come tale non suscettibile di alcuna - estensione, su una lettura analogica della norma contrastante con-il principio di legalità.
Pertanto, la fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, quali l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio giacché lo stesso tenore letterale dell'art. 1 del d.lgs. n. 74 cit. consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati (evenienza che ben può verificarsi non solo relativamente all'omessa indicazione solo di alcuni redditi, ma anche in relazione, addirittura, a tutti i redditi percepiti dal soggetto), Sez.5 civ., n. 10668 del 12/01/2021.
Da ultimo, la Suprema Corte ha richiamato il seguente principio di diritto “la dichiarazione infedele presentata dal contribuente..., anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione”. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell'avviso di accertamento nei termini ordinari, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica, prevista, appunto, solo per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia stata omessa.
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