Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 5870 del 27 febbraio 2023

la Suprema Corte di Cassazione ha rimesso la causa al primo presidente affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione al quesito se, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale...

Con l’ordinanza interlocutoria n. 5870 del 27 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha rimesso la causa al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riferimento alla corretta qualificazione dell’abitazione principale ai fini della fruizione dell’agevolazione in tema di ICI prevista dall’art. 8, comma 2, del DLgs. n. 504 del 1992.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, sebbene il citato art. 8, comma 2, stabilisca chiaramente che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, sorge un tema circa la corretta interpretazione della disposizione in seguito ai recenti interventi della Corte Costituzionale in materia di “abitazione principale” ai fini dell’IMU.

Ed infatti, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del DL n. 210 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., “nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare” ha dichiarato l’incostituzionalità della norma laddove non disponeva che per abitazione principale era da intendersi l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Inoltre, la Suprema Corte ha altresì rilevato che, in ragione dell’intervento manipolativo della Corte Costituzionale, la successiva giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione dell’agevolazione ai fini IMU ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove.

Tanto premesso, secondo la Cassazione, la decisione della Corte Costituzionale impone di rivalutare la legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del DLgs. n. 504 del 1992, con riguardo alla permanenza del requisito della dimora abituale dei familiari ai fini del riconoscimento dell’agevolazione al contribuente, stante l’evidente analogia dei presupposti con la qualificazione dell’abitazione principale dettata in tema di IMU.

Pertanto, con l’ordinanza interlocutoria in commento, la Corte ha rimesso la causa al Primo Presidente affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, “in relazione al quesito se sia giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 8, comma 2, del DLgs. n. 504 del 1992, nel senso che l'agevolazione va riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari”.

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