21/12/2021

Ordinanza n. 10285/2021

• Cassazione, ordinanza n. 10285/2021

• Principio derivazione rafforzata

• Principio derivazione semplice

• Art. 83 TUIR

• Art. 109 TUIR

La Cassazione con l’ordinanza n. 10285 del 2021 ha espresso il principio secondo cui anche prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2007 e nel 2016 all’art. 83 del TUIR, rispettivamente per le imprese che adottano gli IAS e per le imprese che adottano i principi contabili nazionali diverse dalle c.d. micro-imprese, la determinazione della base imponibile IRES risponde al principio di “dipendenza” dal risultato del conto economico, in forza del quale i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili prevalgono su quelli previsti dall’art. 109 del TUIR, ferma restando tuttavia l’obbligatorietà delle norme di variazione in aumento o in diminuzione previste dal medesimo TUIR. Il principio così espresso ha portata dirompente, specie per le fattispecie anteriori alle modifiche apportate nel 2016, per ciò che concerne, ad esempio, la prima rilevazione del costo per competenza, dovendosi anche in tale ipotesi dare prevalenza al criterio del trasferimento sostanziale dei costi e benefici rispetto alla data di acquisto della proprietà del bene-merce (cfr. OIC 13, parr. 16 e 18) e porta a compimento una linea di tendenza della sezione Tributaria della Corte già in atto da tempo ma non ancora così esplicita (per un esempio, cfr. Cass. n. 23171 del 2017).

12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

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