Ordinanza n. 13129 del 27 aprile 2022

Non è dovuta l’IRAP dallo studio legale associato se l’attività professionale è svolta dai singoli associati anziché esercitata in forma associata...

Lo studio legale associato non è soggetto passivo IRAP se l’attività professionale è svolta individualmente dai singoli associati e non è frutto di attività esercitata in forma associata, questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13129 del 27 aprile 2022.

La controversia così decisa trae origine dall’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della sentenza di Appello pronunciata dalla CTR della Toscana che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto l’istanza di rimborso dell’IRAP formulata da uno studio legale associato.  

Con ricorso in Cassazione l’Agenzia ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per non aver la CTR rilevato l’esistenza di un giudicato esterno ad essa favorevole relativo alla medesima imposta ma con riferimento a differenti annualità (Cass., ord. n. 3622/2019) nonché il mancato rispetto dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di assoggettabilità ad IRAP dei redditi delle attività svolte in forma associata.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha preliminarmente affrontato il tema della rilevanza del giudicato esterno escludendone l’applicabilità nel caso di specie. A bene vedere, i Giudici hanno affermato che “nessuna autorità di cosa giudicata può riconoscersi all’ordinanza di questa Corte n. 3622 del 2019, pronunciata tra le stesse parti ma con riferimento ad annualità d’imposta diversi ben potendo la parte aver fornito nel presente giudizio la prova della insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività nel periodo d’imposta in considerazione, che non aveva fornito in quel giudizio”.

La Corte ha poi richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte (Cass., Sez. Un., sent. n.7371/2016), ricordando come nonostante l’esercizio di professioni in forma societaria costituisca ex lege presupposto dell’IRAP e che tale principio è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni, ciò non toglie che il contribuente possa sempre fornire prova contraria avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”.

L’ordinanza in commento è senz’altro condivisibile laddove rammenta che la soggettività passiva va valutata separatamente per ciascun periodo di imposta, in ragione della loro reciproca autonomia, con la conseguenza che non sussiste una situazione giuridica a proiezione pluriannuale per cui si possa invocare un giudicato esterno. Suscita invece perplessità la considerazione secondo cui la presunzione legale di soggettività passiva IRAP a carico degli studi professionali associati ammetterebbe prova contraria, avendo le sezioni unite con la sentenza n. 7371/2016 escluso, al ricorrere degli estremi di tale presunzione, “la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

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