Ordinanza n. 13332 del 16 maggio 2023

la Corte di Cassazione ha affermato che il termine per la presentazione della istanza di rimborso di Ires ed Irap decorre dal momento del versamento delle maggiori imposte ai sensi...

Con la sentenza n. 13332 del 16 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine per la presentazione della istanza di rimborso di Ires ed Irap decorre dal momento del versamento delle maggiori imposte ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, anche qualora la rilevazione dell'errore contabile del contribuente che ha condotto al versamento delle maggiori imposte sia dipesa da un successivo accertamento fiscale.

In particolare, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la società contribuente aveva commesso un errore “di scorretto computo dell'Iva sui ricavi ... comportante minore versamento Iva e versamento di maggiori imposte dirette su ricavi fittiziamente maggiorati”. Si era, dunque, instaurato un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, terminato con il passaggio in giudicato della sentenza accertativa della legittimità della pretesa tributaria di maggiore Iva. A partire da questo momento, la società contribuente aveva presentato domande di rimborso delle imposte Ires e Irap computate sui ricavi fittiziamente maggiorati, verso cui l’Agenzia delle Entrate “notificava alla contribuente distinti provvedimenti di diniego del rimborso stante la rilevata tardività della presentazione delle relative istanze oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/73”.

Ebbene, la Suprema Corte, confermando la validità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto applicabile il “termine di decadenza, nella specie decorso, di 48 mesi dal versamento di cui all'art. 38 del DPR n. 602 del 1973 e non già di quello previsto dalla norma residuale di cui all'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 546/92” poiché “il caso in questione, come affermato dalla C.T. Reg., era riconducibile a quello in cui "l'imponibile dichiarato e sottoposto a tassazione era superiore al reale" per cui già al momento in cui veniva eseguito il versamento delle maggiori imposte Ires e Irap, quest'ultimo non era dovuto o non lo era nella misura in cui era stato versato, e l'errore in cui era incorsa la contribuente nella procedura di scorporo dell'Iva sui corrispettivi con conseguente minore materia imponibile ai fini delle imposte dirette -sebbene rilevato dall'Amministrazione solo successivamente con l'accertamento fiscale della maggiore Iva sui corrispettivi, divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato- legittimava l'immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna”.

La posizione della Suprema Corte, tuttavia, non appare del tutto convincente, in quanto restringe eccessivamente l’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, rendendo in astratto assai difficile l’individuazione di ipotesi di fatti posteriori al pagamento che possono legittimare la domanda di rimborso.

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