Ordinanza n. 14650 del 25 maggio 2023

la Corte di Cassazione ha ribadito che non è responsabile di omessa regolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/1997...

Con l’ordinanza la sentenza n. 14650 del 25 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è responsabile di omessa regolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/1997 il cessionario o committente che non ha regolarizzato l’errata qualificazione formale dell’operazione da parte del soggetto che ha emesso la fattura.

In particolare, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate “riteneva assoggettabili ad IVA le prestazioni di consulenza fornite da Delta s.r.l. in favore di Alfa e Beta (qualificate come attività di intermediazione dall'emittente le fatture), così sanzionando il comportamento di omessa regolarizzazione di fatture imponibili tenuto dalle società contribuenti”.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso delle società contribuenti, ha invece ritenuto che “In tema di IVA, l'art. 6, comma 8, del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto a "regolarizzare" l'operazione imponibile posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica il solo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al dato cronologico della ricezione della fattura "nei termini di legge" ed alla sussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e non esige invece il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione, come si desume dalla circostanza che l'esenzione del cessionario/committente dall'irrogazione della sanzione pecuniaria è subordinata al pagamento della "maggiore imposta eventualmente dovuta" proprio in base ai dati risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile) e non a quello dell'intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione della qualificazione fiscale dell'operazione”, principio che “subisce deroga unicamente nell'ipotesi di inversione contabile, in cui il soggetto cessionario non è esterno al rapporto con l'Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso tenuto direttamente all'emissione della fattura e al versamento dell'imposta (Cass. n. 12138 del 14.4.2022)”.

La sentenza in commento conferma l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia, che correttamente riconosce la responsabilità del cessionario o committente nelle sole ipotesi di irregolarità formali.

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