La mancata notifica entro il termine di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018 da parte dell’Amministrazione del diniego alla definizione agevolata deve essere interpretata quale tacito accoglimento dell’istanza di adesione, questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19084 del 14 giugno 2022.
Il caso oggetto dell’ordinanza in commento prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di due società – di cui una possedeva una partecipazione del 28% nell’altra – con cui l’Agenzia delle Entrate accertava maggiori redditi ai fini IRES e IVA.
Entrambe le società impugnavano distintamente gli avvisi. I giudizi venivano riuniti.
Nel corso dei vari gradi di giudizio entrambe le società presentavano istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, come modificato dalla legge n. 136/2018.
Una società riceveva responso positivo dall’Agenzia delle Entrate che, preso atto della regolarità del pagamento dell’imposto dovuto, depositava una memoria con la quale chiedeva l’estinzione parziale del giudizio.
Differentemente, alla richiesta di definizione agevolata della seconda società l’Amministrazione opponeva con memoria un provvedimento di diniego, quest’ultimo successivamente notificato alla società.
Tuttavia, come rilevato dai giudici della Corte, è proprio in relazione al momento in cui è avvenuta la notifica al contribuente di tale provvedimento che l’Agenzia è caduta in errore.
Nel caso di specie la comunicazione del diniego alla definizione agevolata è avvenuta successivamente al 31 luglio 2020 e ciò in palese violazione di quanto prescritto dall’art. 6, c. 12, del d.l. n. 119 del 2018 a mente del quale “l’eventuale diniego alla definizione agevolata va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali”, ne consegue, a parere dei giudici, che la mancata notifica del provvedimento entro il predetto termine deve essere interpretata come accoglimento tacito della richiesta di definizione.
Seconda la Corte tale interpretazione è doverosa non solo perché ossequiosa del principio di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. il quale impone alla stessa di esercitare i propri poteri entro un termine ragionevole ma, altresì perché in linea con quanto stabilito dalla normativa sovranazionale e in particolare dagli artt. 6 e 7 CEDU nonché dagli artt. 41, 42, 47 e 54 della Carta di Nizza. Tali disposizioni, infatti, oltre a richiedere che il procedimento sia orientato ai principi di doverosità, trasparenza, consensualità, responsabilità, comparazione, sindacabilità del potere pubblico ecc. richiedono all’amministrazione di agire in un termine ragionevole.
Alla luce dei principi suesposti la Corte conclude ritenendo integrata la fattispecie estintiva di cui all’art. 6, c.12., d.l. n. 119/2018 anche per la seconda società.
Quanto statuito dalla Corte di Cassazione è certamente condivisibile e da accogliere con favore non solo perché tale interpretazione è volta a tutelare il contribuente ma, altresì, perché costituisce un monito per l’Amministrazione al rispetto dei principi costituzionali e non che regolano il procedimento.
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