Ordinanza n. 27706 del 21 settembre 2022

la Corte di Cassazione ha ribadito che l'esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione Finanziaria non implica consumazione del potere impositivo...

Con l’ordinanza n. 27706 del 21 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione Finanziaria non implica consumazione del potere impositivo, sicché, rimosso con effetto ex tunc l'atto di accertamento illegittimo od infondato, l’Amministrazione finanziaria conserva, nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto, la potestà impositiva e può dunque emanare un nuovo avviso di accertamento, corretto dai vizi del precedente e sostitutivo del medesimo, non incontrando alcun limite se non quello di un giudicato esterno formatosi. e dell’intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine dall’impugnazione da parte di un contribuente di un avviso di accertamento, notificato nel 2010, fondato su un precedente atto impositivo notificato nel 2007 e oggetto di annullamento in autotutela nel 2009.

In Cassazione, il contribuente lamentava con un primo motivo la violazione della normativa riguardante l'esperibilità del c.d. annullamento in autotutela sostitutivo», con riferimento all'art. 68, comma 1 d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, al d.l. 30 settembre 1994, n. 564 e al d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, nella parte in cui i Giudici di appello hanno ritenuto legittimo l’atto impositivo, sostitutivo del precedente atto annullato in autotutela, pur in assenza di vizi di nullità o di errori formali del precedente atto impositivo che potessero giustificare l’emissione di un nuovo avviso di accertamento.  

Il contribuente ha altresì eccepito la violazione del principio dell'unicità dell'accertamento di cui all'art. 38, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto legittima l'emissione dell'atto sostitutivo del precedente atto annullato in autotutela.

Osserva il ricorrente come l'autotutela sostitutiva possa essere applicata solo in caso di vizi di natura formale e non anche in caso di vizi sostanziali dell'atto precedentemente annullato, in quanto ciò comporterebbe violazione del principio di unicità dell'accertamento e consentirebbe all'Agenzia di esercitare il proprio potere di accertamento ad libitum in danno del contribuente.  

La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso, affermando, in punto di diritto il seguente principio:  “il potere di autotutela dell'Amministrazione, espressamente riconosciuto dall'art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994, ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull'atto oggetto dello stesso ovvero, al contempo, sino a che non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l'emissione del (nuovo) avviso di accertamento (Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7033). È il solo giudicato esterno, formatosi in epoca precedente l'esercizio del potere di autotutela sull'atto successivamente annullato, ovvero la decadenza dal potere di accertamento che precludono l'esercizio del potere di autotutela” , di contro “Ove, invero, non si sia formato il giudicato all'atto della notificazione del nuovo atto impositivo e non vi sia decadenza dal potere di accertamento, l'esercizio del potere di autotutela è non solo legittimo, ma corrisponde a un preciso potere-dovere dell'Amministrazione finanziaria, la quale è onerata, in virtù del c.d. «principio di perennità», a sostituire l'atto annullato con un nuovo atto, ancorché di contenuto identico a quello annullato, privo dei vizi originari dello stesso”.  

Ed ancora, secondo i giudici di legittimità in virtù del principio di perennità “il potere della Pubblica Amministrazione, come osservato in dottrina, sopravvive al suo esercizio e può essere nuovamente attuato, anche in relazione alla stessa fattispecie e persino in senso opposto alla precedente manifestazione del potere stesso … Ne consegue che - in assenza di specifica norma di legge che preveda un più limitato esercizio dell'autotutela a tutela del contribuente ... - l'esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, ancorché l'atto originario venga rimosso con effetti ex tunc, rinnovando doverosamente l'amministrazione un proprio atto viziato con l'emanazione di un altro, corretto dai vizi del precedente e sostitutivo del medesimo (Cass., Sez. V, nn. 3267 e 3268/2022, citt.; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11510; Cass., Sez. V, 8 luglio 2015, n. 14219). La rinnovata emissione dell'atto impositivo non è, pertanto, vincolata al riscontro di vizi di carattere meramente formale, ma può investire la pretesa impositiva nel suo complesso, anche per vizi di natura sostanziale, al fine di soddisfare l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi (Corte cost., n. 181/2017, cit.; Cass., Sez. V, 31 marzo 2021, n. 10272)".

Il principio espresso dai giudici di legittimità non appare tuttavia condivisibile, ed infatti, così opinando i Giudici non sembrerebbero tener conto del diritto del contribuente, specie laddove l’avviso di accertamento venga annullato in autotutela in pendenza di giudizio, di esercitare il proprio diritto di difesa senza correre il rischio, una volta spiegate le proprie ragioni, di vedersi annullato in autotutela un avviso di accertamento illegittimo che verrà tuttavia poi sostituito dall’Amministrazione finanziaria, che potrà sempre esercitare il proprio potere di accertamento senza alcun limite, in danno del contribuente.

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