Con l’ordinanza n. 29084 del 6 ottobre 2022, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito all’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione a un diverso periodo di imposta, ribadendo che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, laddove siano rimasti immutati gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA con cui l’Amministrazione Finanziaria, a seguito di una verifica fiscale aperta nei confronti di una società relativa a più periodi di imposta, contestava in relazione ad una singola annualità l’indeducibilità di costi relativi a due operazioni che rientravano in un processo di riorganizzazione aziendale.
I giudici di appello avevano accolto l’appello del contribuente ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione. Quest’ultima proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di appello; con atto di controricorso si costituiva il contribuente eccependo che in pendenza di giudizio, sono intervenute, per gli altri avvisi di accertamento emessi sulla base degli stessi rilievi relativamente alle altre annualità, pronunce passate in cosa giudicata.
Ebbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, ritenuta fondata l’eccezione di giudicato esterno. In particolare, la Suprema Corte posto che le sentenze allegate a conforto dell'eccezione di giudicato disconoscono i presupposti fattuali posti alla base dell’avviso di accertamento, oggetto di controversia, e poiché tali presupposti si ripetono identici in tutte le controversie conclusisi con giudicati favorevoli alla Società, ha ribadito che “in ordine all'applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell'efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione a un diverso periodo di imposta, questa Corte, nella sentenza a sezioni unite n. 13196 del 16.6.2006 ha affermato il seguente principio di diritto "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”.
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