17/10/2022

Ordinanza n. 29415 del 10 ottobre 2022

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29415 del 10 ottobre 2022 è tornata a pronunciarsi sul diritto del contribuente di utilizzare in compensazione un credito IVA anche laddove sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale nell’anno in cui il credito è sorto.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e 54-bis d.P.R. n. 633/72, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava alla Società contribuente Alfa S.r.l. di aver illegittimamente fatto ricorso alla compensazione Iva nella dichiarazione modello unico 2008 per il periodo 2007 pur non avendo presentato la Dichiarazione IVA nell'anno precedente.  

In particolare, la Società Contribuente intimata impugnava la predetta cartella sia per vizi formali, che per difetto di motivazione nonché per infondatezza della pretesa nel merito. La commissione Tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso in quanto secondo i giudici di prime cure l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale precludeva al contribuente il diritto di portare in detrazione un credito Iva nel periodo successivo. A seguito dell'appello proposto dal contribuente, la CTR della Regione Lombardia confermava la decisione di primo grado.  

Ebbene, la Suprema Corte in riforma della sentenza di appello, ha ritenuto di accogliere il ricorso della Contribuente richiamando il principio affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte secondo cui in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, pur consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta, ciò non esclude che il contribuente nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, possa dimostrare che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (conf. Cass. Sez. U., sentenza n. 17757 dell'8.9.2016).

Tale decisione è senz’altro condivisibile e conforme al principio ormai consolidato più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui la dichiarazione è emendabile trattandosi di “una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti”.

#creditoIVA #omessadichiarazione #emendabilità

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